Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 16-03-2011, n. 10806 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 27.12.2010 il Tribunale per il Riesame di Roma confermava nei confronti di M.M. la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal locale Tribunale all’udienza camerale 16.12.2010 di convalida dell’arresto per i reati di concorso in resistenza, danneggiamento aggravato e continuato e lesioni personali aggravate. Il fatto per cui si procede si verificava ed inseriva nell’occasione di incidenti tra forze di polizia e manifestanti in piazza del Popolo a Roma.

2. Ricorrono per cassazione nell’interesse del M. i due difensori fiduciari, con unico articolato motivo deducendo violazione di legge, carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione "anche in riferimento al verbale di arresto", in relazione all’art. 273 c.p.p., e art. 274 c.p.p., lett. C), quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di resistenza e lesioni.

Secondo il ricorso:

vi sarebbero incongruenze ed aporie relative all’arresto ed alle condotte concretamente addebitate al M., sia in ordine alla sua specifica partecipazione al lancio di sanpietrini (stante anche in particolare il peso dei medesimi) che alle lesioni provocate al vicequestore G. – quanto alle esigenze cautelari, stante l’incensuratezza ed assenza di pendenze, la vita anteatta e la natura degli oggetti rinvenuti al ricorrente, si dovrebbe concludere per l’assoluta occasionante dell’evento, mentre il Riesame avrebbe prima incongruamente ed in modo parcellizzato valutato lo specifico contesto con riferimento agli oggetti descritti come in suo possesso – secondo lo stesso non indicativi di uno scopo di "scontro militare" – e poi denegato i diritti costituzionali di riunione e manifestazione del pensiero, pervenendo a conclusioni del tutto difformi da quelle che lo stesso Ufficio aveva giorni dopo adottato nei confronti di altri coindagati, con valutazioni opposte proprio in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari.

3. Il ricorso è inammissibile perchè l’articolato motivo propone censure di stretto merito.

Infatti il Tribunale ha dato atto delle risultanze del verbale di arresto quanto alla diretta partecipazione del M. al "fitto lancio di sanpietrini" nei confronti degli operanti e, poi, dei mezzi di servizio dati alle fiamme, sia per percezione diretta di taluni degli operanti che per la natura degli oggetti rinvenuti in suo possesso (macchina fotografica con in memoria già scatti sugli scontri, bomboletta di smalto acrilico, forbici da elettricista, tre pietre della pavimentazione stradale di piazza del Popolo); si è confrontato espressamente con le osservazioni difensive relative a tali oggetti superandole con argomentazioni specifiche; ha spiegato perchè le peculiarità del caso (età non più giovanissima e superiore a quella media dei manifestanti, pluralità e gravita dei fatti, propensione alla violenza contro appartenenti alle forze dell’ordine comprovata dal contesto descritto e dalla disponibilità materiale e contingente di strumenti atti ad offendere, la riferita "abitudine a scendere in piazza") attestassero la partecipazione volontaria e consapevole agli scontri, rilevante ai sensi dell’art. 274 c.p.p., lett. C e da ritenersi prevalenti sul dato formale dell’incensuratezza.

Si tratta di un apprezzamento complessivo articolato, attento ai vari aspetti in fatto indicati dalla stessa difesa, congruo ai dati probatori allo stato riferiti, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà intrinseca, soli rilevanti in questa fase di legittimità, rispetto al quale in definitiva il ricorso si risolve nella sollecitazione a rivalutare gli elementi di prova, quanto alla gravita del quadro indiziario ed all’adeguatezza del giudizio sulle esigenze cautelari, rivalutazione del tutto estranea a questa sede. Nè la diversa soluzione data dal medesimo Ufficio alla sorte di posizioni diverse ha alcun rilievo, sia perchè i vizi eventuali di motivazione debbono essere interni all’atto impugnato sia perchè la diversità delle posizioni appare già dal testo del provvedimento impugnato laddove si da atto della diversità delle misure già in origine applicate ai vari soggetti: si conferma, anzi, la natura di stretto merito delle censure.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende, congrua al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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