Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-02-2011) 16-03-2011, n. 10720 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 24/9/2010, il Tribunale per il riesame di Lecce respingeva l’appello proposto nell’interesse di L.A., indagato per i reati di associazione per delinquere, usura ed estorsione, aggravati D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip di Lecce in data 3.9.2010.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’indagato, personalmente, dichiarando di riservare i motivi al suo difensore di fiducia, che non ha provveduto a depositarli.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto non sono indicate le ragioni specifiche di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta ( art. 581 cod. proc. pen.).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Si provveda ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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