Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 203 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) – La dott.ssa El.Ri. adiva il T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento del decreto dirigenziale del 17 febbraio 2009, con il quale era stata disposta la sua esclusione dal concorso bandito dall’Università degli studi di Messina per la copertura di due posti di esperto nel settore delle Relazioni internazionali e Segreteria di direzione, nonché del decreto dirigenziale 2 febbraio 2009, n. 583 e, ove necessario e in via subordinata, del bando di concorso e del regolamento per il reclutamento del personale dirigente tecnico-amministrativo.

La ricorrente esponeva che aveva partecipato sia alle prove scritte che a quelle orali di detto concorso, conseguendo il miglior punteggio assegnato dalla Commissione, ma che era stata esclusa per mancanza del requisito dell’esperienza biennale o del titolo indicato come equipollente dall’art. 3 del bando di concorso.

Ciò posto, la ricorrente deduceva avverso il provvedimento impugnato le censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

2) – Con sentenza del 7 aprile 2010 n. 1045, il giudice adito respingeva il ricorso.

In particolare, era infondato il primo motivo di ricorso con il quale si sosteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare quale titolo idoneo il diploma conseguito presso la Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l’insegnamento secondario per la classe di insegnamento 46/A-inglese.

Ad avviso del T.A.R. tale titolo non appariva immediatamente corrispondente alla tipologia di mansioni che il vincitore del concorso avrebbe dovuto svolgere. Parimenti infondato era il secondo motivo di censura con il quale si sosteneva che l’Amministrazione, nel dubbio sull’interpretazione da dare ai requisiti di ammissione, avrebbe dovuto "ammettere alla selezione tutti i candidati che avessero dimostrato il possesso dei requisiti compatibili con il senso più esteso della prescrizione del bando".

Ad avviso del T.A.R., il bando richiedeva requisiti (non certamente usuali ma) che potevano essere correttamente individuati.

Era, infine, infondato il terzo motivo di censura con il quale si deduceva l’illegittimità del bando per avere l’Amministrazione individuato requisiti eccessivamente restrittivi e ambigui per la partecipazione al concorso.

Ad avviso del T.A.R., l’Amministrazione fruisce di discrezionalità nell’individuazione dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici e, nel caso di specie, non vi erano elementi per ritenere che siffatto potere fosse stato usato illegittimamente.

3) – La ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

Resistono al ricorso l’Università degli studi di Messina e i controinteressati Lu.Gi. e Po.Fr.
Motivi della decisione

1) – Con il primo motivo di appello, si sostiene che la prescrizione del bando relativo al secondo requisito di ammissione, ove correttamente interpretata, consentiva di utilizzare titoli di studio universitari ed esperienze lavorative ricadenti nel settore delle "Relazioni internazionali", in queste dovendosi ricomprendere tutte le specializzazioni e le esperienze in discipline e rami inerenti a blocchi disciplinari fondanti il percorso formativo universitario che conduce a tale qualificazione.

In detti blocchi – prosegue l’appellante – rientrava indubbiamente l’ambito disciplinare linguistico, logicamente inserito tra le attività formative di base dell’intero percorso, quale momento indefettibile per la "comunicazione" internazionale.

L’Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, considerare titolo idoneo, innanzitutto il diploma conseguito presso la "Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l’insegnamento secondario" per la classe di insegnamento 46/A – inglese, trattandosi di diploma di specializzazione universitaria di durata biennale che attiene a una specializzazione che rientra nel novero dei blocchi di materie fondamentali per le relazioni internazionali.

Doveva, inoltre, considerarsi utile all’ammissione al concorso l’esperienza maturata dall’appellante quale "tutor didattico" di lingua tedesca per il Centro linguistico dell’Ateneo messinese, trattandosi di attività attinente al coordinamento e all’organizzazione della didattica e, quindi, assimilabile a quella della segreteria di direzione.

Il motivo di appello è infondato.

L’art. 3 del bando stabiliva che i candidati, ai fini dell’ammissione, dovevano essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

A) – laurea triennale conseguita secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999, in una delle seguenti classi di laurea L-5 (Lettere), (L-10, D.M. 270/2004), 11 (Lingue e Culture moderne), 3 (Scienze della mediazione linguistica), (L-12 Mediazione linguistica, D.M. 270/2004), 19 (Scienze dell’amministrazione), (L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, D.M. 270/2004), 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, (L-36, D.M. 270/2004); oppure Lauree specialistiche ad accesso consentito dalle triennali citate, oppure Diploma universitario, analogo o affine, conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999, equiparato, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, come da decreto ministeriale 5.5.2004;

B) – esperienza almeno biennale in Enti pubblici, Aziende private e/o studi professionali nel settore delle relazioni internazionali e della gestione di segreteria di direzione oppure possesso del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o del master universitario in discipline attinenti al posto.

Ad avviso del Collegio, l’interpretazione della clausola del bando non dà adito a dubbi di sorta.

Per partecipare alla selezione in questione, i candidati, oltre al possesso delle menzionate lauree, erano tenuti a dimostrare il possesso dell’esperienza lavorativa richiesta o del titolo di studio specialistico previsto in alternativa alla stessa esperienza. Contrariamente a quanto prospettato dall’appellante, i due ordini di requisiti non possono essere confusi o accomunati tra loro, dovendosi ritenere che il titolo di studio (laurea triennale o specialistica, oppure diploma universitario ante D.M. n. 509/1999), indicato alla lettera A), costituisce il requisito culturale di base per partecipare alla selezione, mentre l’esperienza lavorativa, indicata alla lettera B), attiene al requisito professionale richiesto per lo svolgimento delle funzioni correlate al posto messo a concorso, requisito questo acquisibile mediante espletamento biennale della relativa attività lavorativa, oppure documentato da un titolo specialistico (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o master universitario) in discipline attinenti allo stesso posto. Ne consegue che i summenzionati titoli in possesso dell’appellante non sono utili ai fini dell’ammissione al concorso.

In particolare, quanto al diploma di specializzazione SISSIS, lo stesso, come rettamente osservato dal giudice di prime cure, non ha alcuna attinenza con il posto messo a concorso, essendo esclusivamente diretto allo svolgimento dell’attività d’insegnamento nelle scuole secondarie. In tal senso va richiamato l’art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in tema di riforma degli ordinamenti didattici universitari, il quale, al terzo comma, dispone che "l’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea" e che "i diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie".

Quanto al servizio di tutorato, va osservato che lo stesso, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 341/1990, è "finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli".

Si tratta, quindi, di attività di supporto all’insegnamento che non è riconducibile al settore delle relazioni internazionali e della gestione di segreteria.

2) – Con il secondo motivo di appello, la ricorrente lamenta la violazione del principio del "favor partecipationis" e il vizio dello sviamento pubblico.

A suo avviso, qualsiasi titolo di specializzazione universitario riconducibile a blocchi di insegnamenti delle lauree (generiche), costituenti altresì "blocchi fondanti per la formazione nelle "relazioni internazionali", doveva ritenersi utile ai fini dell’ammissione al concorso. Il motivo di appello è infondato.

La circostanza che le lingue straniere rientrino tra le materie del percorso di studi diretto al conseguimento del diploma di laurea specialistica in "relazioni internazionali" è priva di rilievo, stante la natura amministrativa del posto messo a concorso.

Nella specie, come si è detto, l’appellante è in possesso di una specializzazione che è utile solo ai fini dell’insegnamento nelle scuole secondarie.

3) – Con il terzo motivo di appello si ripropone la censura di illegittimità dell’art. 3 del bando.

Ad avviso dell’appellante, l’Amministrazione ha individuato requisiti di partecipazione eccessivamente restrittivi e ambigui.

In particolare, se è vero che il contratto collettivo del 2000 ha prescritto che per l’accesso esterno a posti di categoria B, C e D, oltre al titolo di studio, possono essere richiesti "eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa", non sembra dubbio che siffatta integrazione avrebbe potuto avvenire soltanto con il regolamento di Ateneo.

La censura è infondata.

Il regolamento di Ateneo non ha dettato alcuna prescrizione di carattere generale, limitandosi a ripetere che per la partecipazione alle selezioni e ai concorsi pubblici, relativamente alla categoria D, è richiesto il possesso della laurea e di "eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell’attività lavorativa".

Legittimamente, quindi, il bando di concorso in questione ha proceduto all’individuazione dei suddetti requisiti professionali specifici.

4) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.

Si ravvisano, comunque, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 14 luglio 2010, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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