T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2258

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Roma, con la determinazione dirigenziale n. 1342 dell’1.6.2007- previo richiamo agli atti dell’A. s.p.a. di cui al prot. n. 25056 del 20.10.2004, n. 31331 dell’8.2.2005, n. 11408 del 20.4.2006 e n. 33659 del 2006- ha disposto la sospensione dell’attivita" dell’impianto per la distribuzione di carburanti sito in Roma alla via Appia Nuova km 14,985 e la revoca dell’autorizzazione relativa all’installazione ed all’esercizio del medesimo impianto, motivandolo sulla base della ritenuta " mancanza della necessaria distanza di sicurezza di mt. 150,00 tra la prevista corsia di decelerazione dell’impianto e la fine dell’accesso in uscita di altro analogo impianto sito sullo stesso lato della medesima strada al km. 14,850 della ditta Z.G." e citando a sostegno la"Circolare A. n. 5/1988".

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato e depositato nei termini, la società ricorrente ha impugnato la determinazione di cui sopra, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 3 e 24 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, degli articoli 45, 46, 60 e 61 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dell’articolo 27 della Legge regionale Lazio 2 aprile 2001, n. 8, nonché per eccesso di potere per violazione e falsa applicazione delle circolari dell’A. nn. 79/1973, 5/1988 e 15/1987, per violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione e per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio depositando documentazione in data 20.8.2007.

Con l’ordinanza n. 4423/2007 del 27.9.2007 è stata accolta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Il comune ha depositato la propria memoria difensiva in data 14.12.2010, con la quale ha argomentatamene dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Con la memoria del 23.12.2010 la società ricorrente ha ribadito in maniera più approfondita i motivi di censura di cui al ricorso introduttivo e con la memoria del 3.1.2011 ha controdedotto alla memoria avversaria.

L’A. s.p.a. si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 19.1.2011.

Alla pubblica udienza del 24.1.2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Si premette che il provvedimento impugnato in via principale da parte della società ricorrente, adottato in data 1.6.2007, notificato l’11.6.2007, ha ad oggetto esclusivamente, nella sua parte dispositiva, l’immediata sospensione dell’attività nonché la revoca dell’autorizzazione alla installazione ed esercizio dell’impianto di distribuzione; il rigetto della domanda di potenziamento dell’impianto con il gasolio per le sole autovetture, di cui all’istanza della ricorrente del 9.5.2006, è, invece, intervenuto con il parere dell’A. del 20.12.2006, che è citato espressamente nel provvedimento comunale, ma che è stato in precedenza notificato all’interessata direttamente da parte dell’A..

Ai fini della trattazione è, pertanto, necessario tenere distinti i due suddetti aspetti.

Quanto al rigetto dell’istanza di potenziamento dell’impianto, infatti, il parere dell’A. del 20.12.2006 è stato puntualmente richiamato tanto nei suoi estremi, quanto nel suo contenuto, nella comunicazione dell’avvio del procedimento di sospensione e revoca ai sensi dell’articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990 di cui al prot. n. 7138 del 30.1.2007 (pervenuto alla ricorrente in data 1.2.2007, come dalla copia della relativa cartolina verde depositata in atti); ne consegue che, nella predetta parte, il ricorso, in quanto notificato soltanto alla data del 25.7.2007, deve essere dichiarato irricevibile per tardività.

Per quanto attiene, invece, alla disposta sospensione dell’attività e revoca della relativa autorizzazione, valgono le considerazioni che seguono.

Il detto provvedimento è stato motivato, come in precedenza riportato nella parte in fatto, sulla base della ritenuta " mancanza della necessaria distanza di sicurezza di mt. 150,00 tra la prevista corsia di decelerazione dell’impianto e la fine dell’accesso in uscita di altro analogo impianto sito sullo stesso lato della medesima strada al km. 14,850 della ditta Z.G." e citando a sostegno la "Circolare A. n. 5/1988".

Nel merito si osserva che rivestono carattere assorbente, in ragione della loro fondatezza, le censure con cui la ricorrente lamenta la carenza di istruttoria nel procedimento di che trattasi ed il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.

Ed invero, la ragione per cui non si è dato corso all’esame del progetto di adeguamento presentato dalla ricorrente, con conseguente determinazione di chiusura dell’impianto di distribuzione e rimozione di tutte le attrezzature presenti nell’area di che trattasi, è contenuta nel parere dell’A. reso nell’ottobre 2004, con cui la stessa società ha ritenuto la proposta soluzione progettuale non conforme alle prescrizioni di cui alla circolare n. 5/1988.

Tale parere è stato trasfuso nei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo ed ha costituito la ragione principale (se non l’unica) che ha portato alla revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di distribuzione carburanti che la società istante conduceva dal 1970.

Come il Collegio ha già avuto modo di rilevare in un caso assolutamente analogo (concernente nello specifico l’impianto di distribuzione del carburante del sig. Z.G. situato sullo stesso lato nella medesima strada al km. 14,850) "… la circolare A. n. 5/1988 ha ad oggetto la collocazione di impianti di distribuzione carburanti su strade statali a quattro corsie (c.d. "superstrade") e, proprio in ragione di tale tipologia che consente lo scorrimento veloce dei veicoli, ha previsto che tali strutture siano dotate di specifiche misure di sicurezza che si sostanziano nella presenza di un fronte lineare di 235,70 metri comprensivo di corsie di decelerazione e di accelerazione della lunghezza rispettivamente di m. 60 e m. 75.

Non risulta revocabile in dubbio, quindi, che tali accorgimenti improntati ad esigenze di sicurezza della viabilità siano riferite e necessitate nel caso della suddetta tipologia stradale che risulta essere di scorrimento veloce e soggetta a limiti di velocità tipici delle strade extraurbane.

Nella fattispecie in esame…ciò che non risulta smentito è che il tracciato viario in argomento non può essere assimilato alla c.d. "superstrada" presa in considerazione dalla circolare n. 5/1988 e, pertanto, l’impianto della ricorrente non può essere assoggettato alle misure di sicurezza ivi previste, – come detto – ampiamente giustificabili ed adeguate al contesto cui si riferiscono (c.d. "superstrade").

Del resto, alcune caratteristiche della strada (composta da due carreggiate divise da "guard rail e new jersey" di due corsie ciascuna per ogni senso di marcia) su cui insiste l’impianto della ricorrente (ad es.: sottoposizione a limiti di velocità, presenza di attraversamenti pedonali e di contenitori di raccolta rifiuti, apertura a ogni tipologia veicolare, presenza di accessi privati diretti, assenza di aree di sosta veicolare) consentono di trarre ulteriori argomenti a sostegno della tesi che il tracciato viario in argomento non sia assimilabile a quello disciplinato dalla circolare A. n. 5/1988.

In altre parole, il fatto di non poter assimilare il tratto di strada di che trattasi con le c.d. "superstrade" prese in considerazione dalla circolare A. n. 5/1988 ha come conseguenza la non diretta assoggettabilità alle misure di sicurezza ivi imposte (e richiamate nei provvedimenti impugnati per rigettare la soluzione progettuale proposta dalla ricorrente), nel senso che, sebbene non possa revocarsi in dubbio che l’impianto della ricorrente necessiti di interventi di adeguamento al fine di garantire la sicurezza della viabilità esistente nella zona, dovrà ricercarsi una soluzione progettuale che garantisca le suddette esigenze in rapporto alla situazione concreta riscontrabile con riferimento a quel tratto viario.

Ed invero, a parte quanto previsto dalla più volte citata circolare n. 5/1988, la normativa vigente in materia di sicurezza stradale (in particolare, l’art. 60 DPR n. 495/1992) impone di dotare gli impianti di distribuzione di corsie di decelerazione ed accelerazione nel caso si tratti di strade della tipologia A, B e D senza richiamare il tracciato di tipo "C", nella cui categoria la stessa difesa erariale intende far rientrare la strada di che trattasi.

Ciò che si vuole dire è che determinate misure di sicurezza sono imposte con riferimento a determinate tipologie stradali e, sebbene le esigenze di sicurezza suggeriscano di adottare accorgimenti particolarmente stringenti anche al di fuori delle imposizioni normative, ciò non esclude, in casi particolari come quello di specie, di verificare la possibilità di garantire adeguati standard di sicurezza ricercando soluzioni progettuali che siano in grado di contemperare anche l’interesse del privato." (TAR LazioRoma, sez. II ter, 7 aprile 2008, n. 2916).

In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti ivi impugnati.

In ragione della peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi i provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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