Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11026 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso il tribunale di Sanremo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del predetto tribunale in composizione monocratica, datata 3/19.5.20100, che, sulla richiesta del predetto P.M. di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con due sentenze- rispettivamente della Pretura circondariale dei Ivrea in data 18.5.2000, irrevocabile il 5.10.2000, e del tribunale della stessa città in data 10.4.2001, irrevocabile il 25.7.2001 nei confronti di T.M.G. – la rigettava, la richiesta, con la motivazione che segue: "quanto alle due sentenze di cui alla richiesta si tratta di reati estinti ex art. 167 c.p.".

Ricorre per cassazione avverso l’ordinanza il P.M., richiamando a sostegno l’art. 168 c.p., comma 1, n. 1 nella parte in cui condiziona la revoca alla commissione di un delitto, anche non della stessa indole dei precedenti, in relazione ai quali era stata concessa la sospensione condizionale, per il quale venga inflitta una pena detentiva.

Il ricorso è fondato.

Premesso che è arduo dalla costipata motivazione dell’ordinanza conoscere quale sia stato il ragionamento percorso dal giudice, puntualmente il P.M. ricorrente segnala che il delitto condizionante la revoca delle pregresse sospensioni condizionali è stato commesso il (OMISSIS), entro quindi i cinque anni dal passaggio in giudicato delle considerate pregresse sentenze. Ne consegue che spetterà al giudice del rinvio verificare le ulteriori condizioni per ai fini dell’emissione o meno del provvedimento richiesto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Sanremo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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