Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 16-03-2011, n. 11025 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale do Palermo disponeva l’archiviazione nel procedimento instaurato contro ignoti a seguito di denuncia della persona offesa A.G. in relazione a due reati e cioè quello di danneggiamento della propria vettura e quello inerente l’art. 659 c.p. oggetto di due separate denunce con richiesta di essere informato della eventuale richiesta di archiviazione. Il GIP pronunciava decreto di archiviazione cumulativo anche se in relazione al primo reato non vi era stata udienza, mentre il relazione al secondo reato vi era stata udienza ai sensi dell’art. 409 c.p.p. Osservava che in relazione al delitto di danneggiamento non vi era alcun responsabile nè era possibile effettuare ulteriori indagini;

in relazione al secondo delitto le indagini espletate, a seguito dell’udienza del 23/6/2009, erano risultate inidonee a sostenere l’accusa in giudizio e tra queste anche la nota di P.G. pervenuta in data 13/11/2009.

Avverso la decisione presentava ricorso la persona offesa deducendo violazione di legge in quanto la decisione sull’archiviazione per il delitto di cui all’art. 635 c.p. era intervenuta senza che la richiesta del P.M. gli fosse stata mai notificata, nonostante che egli avesse chiesto di essere avvisato. Deduceva ancora violazione di legge in relazione all’archiviazione in relazione al secondo reato in quanto il GIP aveva utilizzato una nota pervenuta dopo l’udienza fissata a seguito della opposizione e senza che lui avesse potuto interloquire sulla stessa. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto.

In relazione al decreto di archiviazione per il reato di cui all’art. 635 c.p., deve rilevarsi che è stato emesso senza che fosse stata effettuata la notifica alla persona offesa che aveva chiesto di essere informata, e quindi gli atti debbono essere trasmessi al P.M. affinchè provveda alla notifica. Quanto all’archiviazione per il reato di cui all’art. 659 c.p., deve rilevarsi che era stata disposta dopo l’udienza di opposizione nella quale le parti avevano illustrato le proprie posizioni; la decisione era intervenuta a distanza di circa un anno ed aveva utilizzato atti compiuti successivamente alla udienza tanto che GIP aveva affermato che in quella informativa di P.G. pervenuta il 13/11/2009 erano state espletate molte delle attività di indagine che la persona offesa aveva sollecitato con la sua opposizione. Deve pertanto concludersi che gli atti debbono essere restituiti al GIP affinchè consenta alla parte offesa di prendere cognizione delle ulteriori indagini espletate e quindi interloquire sugli esiti.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Palermo in relazione al reato di cui all’art. 659 c.p. e trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in relazione agli adempimenti di cui all’art. 408 c.p.p. per il reato di cui all’art. 635 c.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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