Cassazione II Civile Sentenza n. 13126/2009 Identificazione conducente, circolazione stradale, contravvenzioni, multe (2009-07-08)

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Parma con sentenza del … 2005 accoglieva l’opposizione proposta da C. & P. …. srl di ….in persona del legale rappresentante, avverso il comune di Parma, per l’annullamento del verbale di contestazione n. .. con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 per omessa comunicazione delle generalità del conducente del veicolo con il quale era stata commessa la violazione.

Rilevava che la opponente aveva tempestivamente comunicato di non essere in grado di indicare il nominativo del conducente dell’autoveicolo, poichè lo stesso veniva usato da tutto il personale della ditta; aggiungeva che non esisteva, a carico del proprietario dei veicoli con i quali era stata commessa infrazione stradale, l’obbligo giuridico di conoscere e comunicare il nome del conducente.

Il comune di Parma ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 luglio 2006.

Parte opponente è rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato. E’ stata depositata memoria.

Con l’unico motivo di doglianza, il comune lamenta violazione dell’art. 126 bis C.d.S. e art. 180 C.d.S., comma 8 e contraddittorietà della motivazione. L’accoglimento del ricorso scaturisce agevolmente dal progressivo consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla sussistenza, allorquando venga accertata infrazione stradale, dell’obbligo dei proprietari degli autoveicoli di fornire all’autorità procedente le generalità dei conducenti alla guida.

La S. C. ritenuto che

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