Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, recante: «Modalita’ di applicazione della comunicazione della Commissione europea – quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica».
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 157 del 8-7-2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di
crisi finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, con la quale
vengono determinate le categorie di aiuti ritenute compatibili per un
periodo di tempo limitato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3,
lettera b), del trattato CE, per porre rimedio alle difficolta’
provocate all’economia reale dalla crisi finanziaria mondiale;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, del 25 febbraio 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione europea – Modifica del
quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale
situazione di crisi finanziaria ed economica, del 31 ottobre 2009;
Vista la Comunicazione della Commissione che modifica il quadro di
riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 15 dicembre 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999 recante modalita’ di applicazione dell’articolo 93 del trattato
CE;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
giugno 2009;
Considerata la necessita’ di porre rimedio alla situazione di grave
turbamento dell’economia nazionale generata dalle difficolta’
economiche e finanziarie in cui versano le imprese e che a tal fine
si rende necessario intervenire anche con aiuti di Stato
proporzionati, nel rispetto delle condizioni poste dal Quadro di
riferimento temporaneo comunitario;
Vista la necessita’ di impartire direttive alle pubbliche
amministrazioni al fine di garantire che gli interventi per il
sostegno degli investimenti, della crescita e dell’occupazione,
adottati nel territorio nazionale siano conformi al quadro concordato
in sede europea per la tutela della concorrenza ed ai principi comuni
del mercato interno;
Ritenuta la necessita’ che i diversi interventi di aiuto siano
riconducibili ad un unico quadro di riferimento nazionale da
notificare alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108,
paragrafo 3, del TFUE;
Vista la decisione n. C(2010) 715, del 1° febbraio 2010, con la
quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell’articolo
107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, le misure di cui al presente
decreto (aiuto N 706/2009);
Acquisita l’intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 aprile
2010, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e’ sostituito dal seguente:
"1. La presente direttiva e’ rivolta alle amministrazioni che
intendono concedere aiuti di Stato alle imprese nel rispetto della
Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento
temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
finanziaria ed economica, del 22 gennaio 2009, come modificata dalla
Comunicazione del 25 febbraio 2009, dalla Comunicazione del 31
ottobre 2009 e dalla Comunicazione del 15 dicembre 2009.".
Art. 2 Aiuti di importo limitato 1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti: "1. Ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, di cui al paragrafo 4.2.2 della Comunicazione citata all’articolo 1, le amministrazioni assicurano che: a) gli aiuti siano in forma di regime; b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007; c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall’impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonche’ su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l’importo, calcolato secondo le modalita’ del presente comma, di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto concesso alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli direttamente o mediante trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; d) l’importo dell’aiuto, nel limite massimo di 500.000 euro o di 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia calcolato al lordo delle imposte dovute; e) l’aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non e’ fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; f) gli aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono destinati all’intero settore e non sono limitati a sottocategorie del medesimo settore; e, g) l’aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non e’ fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. 2. Le amministrazioni non concedono gli aiuti di cui al presente articolo alle imprese che operano nei seguenti settori: a) pesca; b) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente agli aiuti di importo limitato e compatibile fino a 500.000,00 euro, qualora l’aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.".
Art. 3 Cumulo 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 sono sostituiti dai seguenti: "2. Le agevolazioni previste dalla presente direttiva non possono essere cumulate con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, o, nel caso di aiuti alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007, del 20 dicembre 2007, per i medesimi costi ammissibili. 3. La somma dell’importo degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della Comunicazione citata all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva e degli aiuti "de minimis" ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008 non deve superare 500.000 euro o 15.000 euro in caso di aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. L’importo degli aiuti "de minimis" ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 e’ dedotto dall’importo dell’aiuto compatibile concesso per lo stesso fine nel quadro delle misure di cui ai punti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 della Comunicazione di cui all’articolo 1, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente direttiva.". Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2010 p. il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro per le politiche europee Ronchi Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2010 Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 261
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/