T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2282 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza presentata per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito della procedura di emersione dal lavoro irregolare (cd sanatoria colf e badanti ex L. n. 102/2009);
Motivi della decisione

– a sostegno del gravame l’interessato deduce violazione di legge ed eccesso di potere, evidenziando di aver presentato la suddetta istanza mediante assicurata – come risulta dalla ricevuta postale di accettazione allegata al ricorso – e di essere stato sottoposto a fotosegnalamento ed identificazione senza poi ricevere più alcuna notizia;

– la posizione differenziata di interesse legittimo ed il connesso obbligo alla conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno con un provvedimento espresso si configurano sulla base della disciplina dettata dall’art. 5, comma 9 D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

– essendo decorso il prescritto termine senza che l’Amministrazione abbia riscontrato l’istanza come sopra presentata il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell’illegittimità del silenziorifiuto;

– sussistono le ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto, con conseguente obbligo della Questura di Roma di provvedere sulla istanza avanzata dal ricorrente in data 18 maggio 2010, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore, e ordina alla predetta Amministrazione di adempiere a tale obbligo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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