Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10765 Scioglimento del matrimonio rato e non consumato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da A.F. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Viterbo in data 12-01-2007 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, per aver fatto mancare alla moglie M.N. i mezzi di sussistenza omettendo di versarle l’assegno di mantenimento determinato dal Tribunale anche per il fabbisogno della figlia maggiorenne allo stato ma non autosufficiente così modificata l’originaria imputazione di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, e concessegli le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa, interamente condonata ex L. n. 241 del 2006, art. 1, con risarcimento danni spese e provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile, la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 4.12.2009, in riforma del giudizio di 1 grado, assolveva l’imputato relativamente ai fatti successivi al dicembre 2001 perchè il fatto non sussiste, revocando le relative statuizioni civili e determinava la pena per la residua imputazione in mesi uno di reclusione ed Euro 120,00 di multa,riducendo la provvisionale ad Euro 1.500,00, confermando nel resto.

Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione di legge, illogicità ed errore nella motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato relativamente al mese di (OMISSIS), epoca in cui la figlia aveva già cominciato a lavorare presso la ditta del padre, con regolare retribuzione e per il resto non sussistendo elemento di segno contrario all’assunto di innocenza dedotto dal ricorrente;

2) Eccessività della disposta provvisionale in relazione al minimo tempo cui si riferivano i fatti accertati.

Preliminarmente va rilevata l’intervenuta causa estintiva della prescrizione del reato, maturatasi, secondo la ex L. n. 251 del 2005 in tema di art. 157 c.p. (giugno 2009) avuto riguardo al titolo ed all’epoca del reato ed ai riflessi su questo ex art. 161 c.p..

Non risultano ragionevoli elementi circa le condizioni ex art. 129 c.p.p. e relativa applicabilità di cause di non punibilità ,non resta che annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. La decisione è assorbente rispetto ai termini del gravame.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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