Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2011) 16-03-2011, n. 10759

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. T.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 368 e 367 c.p., per avere falsamente denunciato ai CC. di Mentana in data 20-8-2001 il furto di svariati oggetti tra cui un carnet di assegni e per avere accusato falsamente G.P., sapendolo innocente, di avere ricettato detti assegni.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge, sostenendosi la impossibilità di concorso formale tra i reati di simulazione di reato e di calunnia. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità "sotto il profilo della mancata disamina delle problematiche connesse all’aspetto intenzionale dei reati.

2. .-. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che le censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.

3..-. Il primo motivo di ricorso è , invece, fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la simulazione di reato può restare assorbita in un unico delitto di calunnia quando la predisposizione degli elementi idonei alla falsa rappresentazione sia fin dall’origine diretta unicamente a rendere più attendibile la falsa incolpazione, convogliando le indagini verso l’accusato onde indicarlo quale autore del reato simulato con una progressiva attività criminosa. Quando invece l’agente pone in essere due attività indipendenti e distinte, si ha concorso di reati. In definitiva, quando la simulazione di un reato sia diretta a prospettare una falsa incolpazione dello stesso in danno di una persona determinata, si realizza un reato progressivo, ove il disvalore della simulazione è assorbito da quello della calunnia, e resta dunque escluso il concorso tra i due delitti (Sez. 6, Sentenza n. 26114 del 28/04/2003, Rv. 227419, Giannini).

Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che nel caso di specie l’imputata ha falsamente denunciato il furto del portafogli (con all’interno la patente, il codice fiscale ed il carnet di assegni) proprio al fine di sottrarsi al pagamento dei titoli, in realtà da lei dati in pagamento a G.P.. In buona sostanza nel momento in cui la T. ha denunciato falsamente ai Carabinieri di Mentana il furto del proprio portafogli con relativo libretto di assegni, ella ben sapeva che avrebbe bloccato il pagamento dei titoli consegnati al G., accusandolo quale ricettatore dei medesimi assegni.

Ne deriva che la simulazione era fin dall’origine diretta a prospettare una falsa incolpazione ai danni del G., con la conseguenza che il reato di cui all’art. 367 c.p. deve ritenersi assorbito in quello di calunnia.

Trattandosi di reato commesso in data (OMISSIS) ed essendo intervenuta la sentenza di primo grado in data 20-12-2006, risultano decorsi i termini massimi di prescrizione alla data del 23-4-2009.

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di calunnia ascritto alla ricorrente estinto per prescrizione. Le risultanze istruttorie (documentazione acquisita e testimonianze escusse in sede dibattimentale) hanno dimostrato che il furto denunciato non era mai avvenuto e che l’intento era di bloccare il pagamento degli assegni in realtà consegnati al G.: ne deriva che, essendo rimasta dimostrata la penale responsabilità dell’imputata, le già disposte statuizioni civili devono essere confermate. Poichè la ricorrente non è soccombente, non si procede alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *