Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza n. 11059 del 13 maggio 2009 Danno, patrimoniale, non patrimoniale, morale, inquinamento ambientale, seveso, risarcimento (2009-07-08)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Nel luglio del 1995 An.An. ed altre 85 persone residenti in prossimita’ dell’impianto produttivo dell’ IC. s.p.a. di (OMESSO) dal quale, in data (OMESSO), era fuoriuscita una nube tossica composta da diossina, convennero in giudizio la predetta societa’ in liquidazione chiedendone la condanna – per quanto in questa sede interessa – al risarcimento del danno morale.

La convenuta resistette.

Con sentenza n. 7825/03 l’adito tribunale di Milano rilevo’ tra l’altro che era intervenuta condanna per il reato di disastro ambientale di cui all’articolo 449 c.p., nei confronti di soggetti del cui fatto la convenuta era civilmente responsabile e la condanno’ a pagare a ciascuno degli attori la somma di euro 5.000,00, liquidata all’attualita’, compensando le spese.

2.- La societa’ soccombente propose appello, dolendosi che la domanda fosse stata accolta nonostante la mancanza di prova circa la sussistenza di un danno effettivo, in subordine sostenendo che la liquidazione era stata eccessiva.

Il gravame, cui avevano resistito gli attori, e’ stato respinto dalla corte d’appello di Milano con sentenza n. 2829 del 2005, che ha anche condannato l’appellante alle spese del grado.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la IC. s.p.a. in liquidazione sulla base di sette motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con unico controricorso Ca.Sa. , Do. Gi. e Do.Ma. , i quali hanno rilasciato procura speciale in calce al controricorso.

Gli altri 77 intimati indicati non hanno svolto attivita’ difensiva, non essendo valida la procura richiamata in controricorso, rilasciata per il giudizio di merito e dunque priva del requisito di specialita’.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i sette motivi di ricorso la sentenza e’ rispettivamente censurata:

a) per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., laddove aveva posto a base della decisione un’inesatta nozione di fatto notorio, violando anche le norme sulle presunzioni semplici e finendo col considerare notorio il danno stesso, che era invece il fatto da provare;

b) per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ per omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo nella parte in cui aveva ritenuto che dal fatto notorio della sottoposizione dei residenti nell’area contaminata a controlli sanitari ed a prescrizioni di comportamento potesse

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