T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società esponente è proprietaria di un terreno in Comune di Milano, contraddistinto al Catasto Terreni (NCT), foglio 413, mappali 201, 203 e parte del mappale 494.

Con istanza protocollo PG 202824/2009 del 13.3.2009, rivolta allo stesso Comune, la ricorrente chiedeva il rilascio di un certificato urbanistico, ai sensi dell’art. 30 del DPR 380/2001 e dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (RE).

Il Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia provvedeva al rilascio di quanto richiesto, in data 6.4.2009.

La società impugnava però davanti a questo Tribunale il predetto certificato, sostenendone l’illegittimità, in quanto nell’atto sarebbe erroneamente indicato come saturo un comparto edificatorio, privando così ingiustificatamente l’area di cui al mappale 494 della propria volumetria e di conseguenza rendendo non attuabile il progetto di recupero del fabbricato insistente sul mappale 203, progetto peraltro già avviato dall’esponente e sottoposto al parere della Commissione Edilizia.

Questi, in sintesi, i motivi di ricorso:

1) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni;

2) violazione della variante urbanistica 11 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55 dell’11.12.2008; delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990; dell’art. 6 delle NTA del PRG, dell’art. 97 della Costituzione, difetto assoluto di istruttoria, erroneità manifesta, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti determinazioni, sotto altro e diverso profilo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, eccependo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24.2.2011, la causa era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa comunale nella propria memoria difensiva.

L’eccezione appare fondata, per le ragioni che seguono.

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, al quale aderisce anche la scrivente Sezione, il certificato di destinazione urbanistica (di cui ai commi 2° e seguenti dell’art. 30 del D.Lgs. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia), in quanto atto di certificazione redatto da un pubblico ufficiale, ha natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche, che discendono in realtà da altri provvedimenti, che hanno a loro volta determinato la situazione giuridica acclarata dal certificato stesso.

Di conseguenza, essendo sfornito di ogni efficacia provvedimentale, è altresì privo di concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione.

Gli eventuali errori contenuti nel certificato possono semmai essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati in base all’erroneo certificato di destinazione urbanistica.

Su tali conclusioni, come già ricordato, la giurisprudenza appare largamente maggioritaria: si vedano in particolare, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 12.1.2010, n. 21; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20.9.2010, n. 17479; TAR Toscana, sez. I, 28.1.2008, n. 55; TAR Valle d’Aosta, 15.2.2008, n. 16; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4.11.2004, n. 5585 e TAR Lazio, sez. I, 28.5.1999, n. 542.

Nel Comune di Milano, tale orientamento risulta confermato dalla lettura dell’art. 114 del Regolamento Edilizio (norma espressamente richiamata nell’atto impugnato, cfr. doc. 1 della ricorrente), in forza del quale (vedesi comma 2°), il documento ivi gravato "…ha carattere certificativo rispetto alla disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti che l’Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme vigenti in materia"; il che esclude che un eventuale certificato erroneo possa avere effetti cogenti sulle successive determinazioni del Comune.

L’accoglimento dell’eccezione pregiudiziale di cui sopra esime il Collegio dalla trattazione del merito del gravame.

2. Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per compensare fra le parti le spese di causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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