Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-02-2011) 16-03-2011, n. 11007 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 17.5.2010 il Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, dichiarava unificati sotto il vincolo della continuazione tutti i delitti pei quali F. aveva riportato condanna con plurime sentenze, sul presupposto che la unicità del disegno criminoso andava desunta dalla successione cronologica degli episodi, dalle costanti abitudini di vita del prevenuto e dalle modalità di esecuzione della condotta; riteneva "congrue" determinare l’aumento di pena in misura proporzionale alle condanne riportate, ritenuto più grave il reato di cui alla condanna inflitta con sentenza Corte d’appello di Reggio Calabria del 24.10.2005 e stabiliva in anni cinque e mesi uno di reclusione ed Euro 2.850 di multa, la pena per il reato continuato, senza altro specificare.

2. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per Cassazione il PM di Palmi, con atto spedito direttamente a questa Corte e ricevuto il 15.6.2010, inviato poi a mezzo fax alla sezione distaccata di Cinquefrondi, il 18.6.2010, per dedurre:

2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell’art. 81 c.p., avendo valorizzato il giudice dell’esecuzione dati non indicativi dell’unicità di disegno criminoso, quali le abitudini di vita, significative di abitualità a delinquere e non di unitarietà di progetto e la contiguità cronologica – tutt’altro che scontata a detta del ricorrente- che andava meglio valutata; è stata poi determinata la pena per il reato continuato, in modo da svuotare del tutto il tratto sanzionatorio.

2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non essendo state specifiche le circostanze di fatto alle quali è stata ancorata la decisione, mancando ogni richiamo al fatto che grava sul richiedente l’onere di provare la deliberazione del programma.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l’ordinanza con rinvio allo stesso giudice per nuovo esame, rilevando come il provvedimento sia stato ispirato da un’interpretazione dell’art. 81 c.p. in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 4. E’ stata presentata memoria da parte del difensore, con cui è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso in oggetto, risultando presentato alla cancelleria del giudice ad quem, anzichè a quella del giudice a quo, come prescrive l’art. 582 c.p.p.. Viene fatto rilevare che attraverso l’inoltro diretto del ricorso a questa Corte, il Pm ricorrente avrebbe eluso i termini tassativi, visto che al Tribunale di Palmi, sezione distaccata di Cinquefronti, il ricorso pervenne a mezzo fax, solo il 18.6.2010, quindi fuori termine.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in primo luogo perchè risulta pervenuto al giudice a quo, oltre il termine di quindici giorni dal 1.6.2010, giorno in cui intervenne la notificazione al pm del provvedimento del giudice dell’esecuzione, in secondo luogo perchè trasmesso al giudice a quo, a mezzo fax. E’ infatti stato affermato che le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 c.p.p. e applicabili anche al pm, sono tassative e non ammettono equipollenti, sicchè è inammissibile l’atto di impugnazione proposto dal Pm a mezzo fax, in quanto tale modalità di trasmissione non è prevista dalla legge, che stabilisce solo la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto (cfr. Cass. Sez. 5, 6.5.2010, n. 21942).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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