Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 14-03-2011, n. 204 Direttori didattici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

derato in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con ricorso n. 1559/2006, proposto innanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, la prof.ssa Ma.An.Cu. chiedeva l’annullamento della valutazione operata dalla Commissione giudicatrice sulle prove sostenute del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola prima ria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, con svolgimento della procedura concorsuale a livello regionale, indetta con decreto dirigenziale del 22/11/2004, nonché di tutti gli atti del concorso e, in particolare, del verbale della Commissione giudicatrice del 15.2.2006 e del provvedimento di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice per la sua integrazione a seguito dello sdoppiamento in due sottocommissioni.

Il T.A.R. dichiarava il ricorso inammissibile.

La ricorrente proponeva appello.

Con sentenza n. 477 del 25 maggio 2009, questo Consiglio accoglieva l’appello, ritenendo fondato il motivo di censura con il quale era stato lamentato che le due Commissioni giudicatrici avevano proceduto alla correzione di moltissimi elaborati con una composizione incompleta in quanto nell’una o nell’altra era assente il Presidente.

Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione alla suddetta decisione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza che era accolto da questo C.G.A. con sentenza n. 1064 del 10 novembre 2009.

Con la summenzionata decisione si dichiarava l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, ponendo in essere l’attività necessaria alla rinnovazione della procedura concorsuale.

L’Amministrazione disponeva la rinnovazione della procedura concorsuale e la nomina della nuova Commissione esaminatrice.

Da ultimo, il Direttore scolastico regionale emanava, in data 4 giugno 2010, il decreto n. 13091 con il quale fissava l’elenco delle prove scritte per i giorni 13 e 14 ottobre 2010.

2) – Con atto notificato il 18 giugno 2010, la ricorrente ha proposto incidente di esecuzione, lamentando che il termine per l’effettuazione delle prove era stato illegittimamente differito nel tempo, e ha concluso, chiedendo che si desse incarico al Commissario ad acta, già nominato, di stabilire le date per lo svolgimento delle prove concorsuali.

La ricorrente ha osservato che, con il decreto n. 13091/2010, l’Amministrazione non ha dato esecuzione né alla decisione n. 1064/2009 né alle proprie ordinanze con le quali era stato sempre ribadito l’obbligo di fissare le date delle prove nei termini già fissati precedentemente, prevedendo che tra la data dell’ultima notifica e la data delle prove scritte deve intercorrere lo stesso lasso di tempo che intercorse a suo tempo tra la pubblicazione delle graduatorie di coloro che avevano superato le selezioni per titoli e le prime prove scritte. La ricorrente ha, altresì, chiesto che l’Amministrazione provveda al pagamento delle somme liquidate in sentenza, con interessi fino all’effettivo soddisfo.

3) – Resistono al ricorso l’Amministrazione e i docenti scolastici indicati in epigrafe.

L’Avvocatura erariale ha sostenuto che non è possibile anticipare la data delle prove scritte, posto che il compito di vigilare nell’effettuazione di tali prove compete al personale docente.

4) – Il ricorso è infondato.

Il decreto impugnato ha indicato le ragioni per le quali non è possibile rinnovare la procedura concorsuale nel mese di luglio 2010 e nel successivo periodo feriale, consistenti nella difficoltà di avere a disposizione il personale docente necessario per garantire un adeguato servizio di sorveglianza e nell’opportunità che il personale in servizio di dirigente scolastico, che, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2009 di conversione del D.L. n. 170/2009, garantisca, senza soluzione di continuità, l’attività diretta a garantire il corretto avvio dell’anno scolastico.

Ad avviso del Collegio, le suesposte ragioni di carattere organizzativo, siccome aventi natura oggettiva, rendono il decreto impugnato immune dalle censure proposte dalla ricorrente.

5) – Residua la richiesta concernente il pagamento delle spese del giudizio relative alla sentenza di questo Consiglio n. 477 del 2009, che, tuttavia, allo stato, non può essere accolta, non risultando che la ricorrente abbia chiesto o sollecitato il pagamento di tali somme.

Va, comunque, affermato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento di tali somme nel più breve tempo possibile, onde evitare la corresponsione di ulteriori somme a titolo di interessi.

6) – In conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare tra le parti le spese e gli altri oneri del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 14 luglio 2010 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Paolo D’Angelo; Guido Salemi, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 14 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *