Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-05-2011, n. 11603 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che l’unico motivo del ricorso (formulato ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per omessa e contraddittoria motivazione;

violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c.) è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primis, come fa rilevare anche l’Avvocatura erariale, esso è oscuro ed incerto obbiettivamente nella sua stesura, in riferimento al quesito proposto, che appare generico e non coglie la decisione sul punto.

In secundis, manca del requisito dell’autosufficienza, perchè non indica quali siano le argomentazioni svolte in appello, limitandosi la ricorrente ad affermare che "il rigetto totale delle argomentazioni svolte in primo grado sul punto ha richiesto la necessità della riproposizione della domanda così come avanzata in primo grado così come formulata nelle conclusioni dell’atto di impugnazione" (p. 6 ricorso).

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio d cassazione, che liquida in Euro 6.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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