T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 253 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto: a) in ordine al primo motivo costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che "la tettoia realizzata sul terrazzo di un fabbricato, in quanto struttura stabilmente ancorata al pavimento e destinata a soddisfare non una esigenza temporanea e contingente, ma prolungata nel tempo, è priva del carattere della precarietà ed amovibilità ed è quindi assoggettata al regime del permesso di costruire, dal momento che comporta una rilevante modifica dell’assetto edilizio preesistente" (T.A.R. Lazio, Latina, 5 agosto 2009, n. 771); b) la mancata indicazione nell’avviso di procedimento della possibilità di conseguire la sanatoria non costituisce vizio del medesimo dato che non v’è norma che prescriva che l’avviso debba contenere siffatta informazione (e non essendo d’altro lato preclusa la possibilità di richiedere la sanatoria, come peraltro indicato nel provvedimento impugnato); c) la motivazione del provvedimento risulta sufficiente a individuare la qualificazione giuridica dell’abuso (che è stato ritenuto opera eseguita in assenza di dichiarazione di inizio di attività come si desume chiaramente dal duplice riferimento da parte dell’atto all’articolo 37 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all’articolo 19 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15) su cui si fonda la sanzione applicata;
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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