Cassazione Sez. Tributaria Civ. – Ordinanza del 23 giugno 2009, n. 14735 Tributi, presunzioni, spese, entrate, accertamente induttivo (2009-07-08)

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art.380 bis c.p.c.: “La Commissione Tributaria Centrale di Roma, ha rigettato il ricorso dell’Ufficio Imposte Dirette di Pagani nei confronti di (…) confermando l’annullamento di avvisi di accertamento per IVA 1982, 1983, 1984 e 1985. In motivazione riteneva che non costituissero presunzioni gravi quelle poste a base degli avvisi di accertamento.

Propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso (…).

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni proposte dal contribuente.

Sulla legittimazione dell’Agenzia si rileva che dalla data di istituzione di essa vi è stata un successione a titolo particolare in tutti i rapporti tributari con legittimazione del nuovo ente in luogo del Ministero, cfr. tra le tante da ultimo Cass. 13149/08. L’Agenzia è rappresentata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato senza necessità di mandato, cfr. Cass. n. 11227/07.

L’anno, di cui all’art. 330 terzo comma c.p.c., va calcolato aggiungendo i 46 giorni del periodo feriale, cfr. Cass-21514/2008.

Anche dopo la riforma del processo di cui al DPR n. 546/1992 è ammesso avverso le decisioni della C.T. C., ricorso per cassazione a sensi dell’art. 111 Cost., il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, pertanto sono inammissibili i motivi che deducono violazione di legge.

Il ricorso è fondato in relazione al secondo e sesto motivo con i quali deducendo violazione rispettivamente degli artt. 2729 cc. e 112 c.p.c. la ricorrente, formulando idonei quesiti di diritto, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto presunzioni non gravi la denuncia di percentuali di sfrido molto maggiori di quelle accertate dalla G.di F. in sede di ispezione, la macroscopica differenza tra quantità di merce acquistata e venduta e per non avere motivato sull’omessa fatturazione degli imballaggi nel 1984.

Le censure sono fondate in quanto sulla questione della omessa fatturazione degli imballaggi la sentenza tace e la differenza macroscopica tra i quantitivi di merce acquistata e quelli della merce venduta e la denuncia di percentuale di sfrido ben maggiori di quelle constatate rappresentano logicamente gravissime ed univoche presunzioni di vendita senza fattura e dell’accertata evasione IVA.”

Rilevato che la relazione è stata comunicata ai pubblico ministero e notificata alle parti costituiteconsiderato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto della relazione, precisando però che la sentenza, emessa nel dicembre 2006, poteva essere impugnata anche per vizio di motivazione a sensi del quarto comma dell’art. 360 c.p.c. introdotto dai d.l.vo n.40 del 2006. Ritiene, pertanto che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 n. 5 c.p.c della manifesta fondatezza del ricorso anche in relazione ai denunciati vizi di omessa motivazione nella quale, con le sole affermazioni non si ritiene che, tale assunto non può essere condiviso, si disattendono argomentati accertamenti di fatto del p.v.c.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, allo stesso giudice si domanda anche di provvedere e sulle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Regionale Tributaria della Campania.

Depositata in Cancelleria

il 23.06.2009

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