Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 16-03-2011, n. 10749

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Caltagirone – Sezione distaccata di Grammichele, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di N.V., N.M. e S.S., imputati del reato di resistenza a pubblico ufficiale ( artt. 110 e 337 c.p.) e il solo N.V. anche del reato di lesioni personali ( artt. 582 e 585 c.p.), perchè estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia e, con il primo motivo, hanno dedotto l’erronea applicazione dell’art. 157 c.p., sostenendo che la prescrizione si sarebbe verificata in epoca anteriore alla stessa sentenza di primo grado, con la conseguenza che la Corte d’appello avrebbe dovuto annullare anche il capo riguardante le statuizioni civili. Nella specie, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto farsi applicazione dei termini di prescrizione anteriormente vigenti rispetto alla L. n. 251 del 2005, in quanto più favorevoli.

Con il secondo motivo hanno denunciato la manifesta illogicità della motivazione in rapporto alla ritenuta esclusione dell’esimente prevista dal D.Lgt. n. 288 del 1944, art. 4.

Il primo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha fatto applicazione dei termini previsti dalla nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla L. n. 251 del 2005, calcolando la data di estinzione dei reati alla data del 1.3.2008, decorsi sette anni e sei mesi dalla commissione dei fatti, risalenti al 1.9.2000.

Infatti, la disposizione di diritto intertemporale (art. 6 legge cit.), che ha disciplinato il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, prevedendo che i termini più brevi trovassero applicazione anche ai procedimenti pendenti, ad eccezione di quelli pendenti in grado di appello al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la pendenza dell’appello coincide con la sentenza di primo grado (sez. un., 29 ottobre 2009, n. 47008, D’Amato). Nella specie, al momento di entrata in vigore della legge n. 251 del 2006 (8.12.2005) il procedimento a carico dei ricorrenti non era pendente in appello, dal momento che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 11.7.2007, sicchè la disciplina applicabile era quella nuova.

Pertanto, correttamente la Corte d’appello ha dichiarato la prescrizione, confermando le statuizioni civili a favore delle parti civili costituite.

Manifestamente infondato è il secondo motivo, in quanto la sentenza ha motivatamente e logicamente escluso la sussistenza dell’atto arbitrario.

I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento della spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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