T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato e depositato nei termini, la società P. a.r.l. (d’ora in poi soltanto P.) ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Fiumicino n. 103 del 22.10.2008, con la quale è stata dichiarata la decadenza del decreto prefettizio n. 6307 del 15.10.1971 di autorizzazione all’impianto per la distribuzione del carburante sito nel territorio del Comune di Fiumicino, S.S. Aurelia Km. 29.920, di cui la stessa è titolare ai sensi degli articoli 23 bis, comma 1, lett. a), c) e f), della L.R. Lazio n. 8 del 2001 e 67, comma 1, lett. b) del regolamento di Polizia Urbana ed è stata ordinata la immediata rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto, situate sopra e sotto il suolo, con il ripristino dello stato dei luoghi.

Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione degli articoli 12, 23 bis e 27, comma 2 quater della L.R. Lazio n. 8 del 2001, degli articoli 2, 3 e 24 del D. Lgs. n. 285 del 1992, degli articoli 45, 46, 60 e 61 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, della L. n. 241 del 1990 e per eccesso di potere sotto molteplici profili.

La sospensione dell’attività di distribuzione dei carburanti è stata disposta dalla P. a seguito di puntuale richiesta da parte dell’A. s.p.a. (d’ora in poi soltanto A.) al fine di consentire l’effettuazione dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte stradale e mai le è stata rappresentata la possibilità della definitiva chiusura dell’impianto a seguito dell’effettuazione dei detti lavori da parte della medesima A. quale conseguenza della sopravvenuta incompatibilità degli accessi all’impianto di cui trattasi.

La riapertura degli originari accessi è stata negata dall’A. ai sensi dell’art. 45, commi 6 e 7, del regolamento di attuazione del C.d.S. con motivazione generica ed infondata in quanto la norma invocata si riferisce esclusivamente agli accessi privati e non potrebbe trovare applicazione per le pertinenze stradali quali sono gli impianti di distribuzione del carburante.

Inoltre l’A. non avrebbe offerto una puntuale motivazione sulla dedotta pericolosità relativamente alla peculiare situazione di fatto del tratto viario in questione, in considerazione del limite di velocità di 50 km/h insistente sul quel tratto di strada, anzi, in senso contrario a quanto dedotto dall’amministrazione, deporrebbe la perizia di parte prodotta in atti.

Sarebbero, inoltre, mancati gli accertamenti tecnici da eseguirsi nel contraddittorio tra le parti interessate ai sensi delle disposizioni della L.R. Lazio n. 8 del 2001.

Infine la P. non sarebbe stata tenuta in alcun modo a presentare una nuova istanza di sospensione dell’attività di cui trattasi, né potrebbe fondatamente ritenersi che l’impianto sia attualmente in stato di abbandono e di fatiscenza, contrariamente a quanto dedotto al riguardo dalla Polizia Municipale in sede di sopralluogo.

Il Comune di Fiumicino si è costituito in giudizio con memoria in data 23.2.2010, con la quale, dopo avere ripercorso in punto di fatto l’intera vicenda, ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

L’A. ha depositato documentazione in data 3.3.2009 e si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 5.3.2009.

Con l’ordinanza n. 1375/2009 del 24.3.2009 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti impugnati.

Con istanza del 2.4.2009 la P. ha chiesto che venga disposta apposita C.T.U. ai fini dell’accertamento dell’esistenza dei presupposti in punto di fatto e di diritto per la riapertura degli accessi all’impianto di cui trattasi.

L’A. ha depositato memoria difensiva in data 19.10.2010 con la quale ha argomentatamene dedotto la infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.

Con la memoria conclusiva del 12.11.2010 la P. ha insistito nelle proprie deduzioni ai fini dell’accoglimento del ricorso, riportandosi in particolare alle conclusioni di cui alla perizia di parte in atti e con la successiva memoria del 24.11.2010 ha controdedotto alla memoria di cui da ultimo dell’A., insistendo ai fini dell’ammissione della richiesta C.T.U..

Alla pubblica udienza del 15.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

L’impugnato provvedimento di decadenza dall’autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 32 del 1998 è stato disposto da parte del comune ai sensi del combinato disposto dell’articolo 23bis, comma 1, lett. a), c) e f), della Legge Regionale Lazio 2 aprile 2001, n. 8, e dell’articolo 67, comma 1, lett. b), del regolamento comunale di P.U..

L’articolo 26 del d.p.r. 27 ottobre 1971, n. 1269, dispone che "I concessionari di impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione non possono sospendere l’esercizio degli impianti senza l’autorizzazione dell’autorità concedente salvo quanto previsto alla lettera b) del secondo comma dell’art. 19. Le autorità competenti, per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza o di interesse pubblico, possono ordinare l’immediata sospensione dell’esercizio degli impianti e se del caso, lo svuotamento dei serbatoi, dandone immediato avviso al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per i provvedimenti di sua competenza.".

Il richiamato articolo 23 bis della L.R. Lazio n. 8 del 2001, rubricato "Decadenza della concessione o dell’autorizzazione", dispone a sua volta che " 1. Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell’autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:

a) l’incompatibilità, ai sensi dell’articolo 12, dell’impianto installato lungo la viabilità ordinaria;

c) la sospensione non autorizzata dell’esercizio dell’attività dell’impianto;

f) l’esercizio dell’impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;…".

L’articolo 67 del reg p.u. del comune, rubricato "Revoca delle licenze", dispone che "Tanto le concessioni che le autorizzazioni possono essere revocate dal Comune anche prima della scadenza del termine di validità:

a) quando vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per il loro rilascio;

b) quando il luogo al quale la concessione o l’autorizzazione si riferisce o i mezzi di esercizio siano divenuti inidonei per qualsiasi causa, anche se indipendente alla volontà dell’interessato;

c) quando il titolare della concessione o della autorizzazione ne faccia uso, in tutto o in parte diverso da quello per cui fu rilasciata o abusi comunque della concessione o dell’autorizzazione;

d) quando il titolare incorra in ulteriori recidive nella inosservanza delle disposizioni di cui alla lettera a) dell’articolo precedente.".

Dagli accertamenti effettuati, infatti, sarebbe emerso come la P. abbia sospeso la propria attività a decorrere dal 31.12.2004, pur non avendo previamente presentato al comune l’istanza di autorizzazione alla predetta sospensione, inizialmente per cause dipendenti dai lavori di ristrutturazione viaria e su esplicita richiesta da parte dell’A., e, successivamente in quanto l’A. ha espresso parere negativo in ordine alla riapertura degli accessi, ai sensi dell’articolo 45, commi 6 e 7, del regolamento di attuazione al codice della strada, in considerazione della intervenuta realizzazione di un dosso in corrispondenza dell’impianto e dell’impossibilità della realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione per gli accessi agli impianti; peraltro l’impianto sarebbe completamente in disuso ed in stato di abbandono e rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza sanitaria ed ambientale.

Ne consegue che il provvedimento impugnato è basato su di una duplicità di motivazione da rinvenirsi, da un lato, nella sospensione dell’attività non previamente autorizzata, e, dall’altro, nella mancanza del parere favorevole dell’ente proprietario della strada relativamente alla (ri)apertura degli accessi; motivazioni che appaiono, pertanto, autonome e ciascuna idonea a sorreggere da sola la decadenza dall’autorizzazione di cui trattasi.

Quanto alla prima delle due motivazioni addotte, giova rilevare che, dall’esame della documentazione depositata dalle parti del giudizio, emerge come la sospensione dell’attività di gestione dell’impianto di distribuzione del carburante è stata effettuata da parte della ricorrente sulla base ed in esecuzione di esplicito e puntuale invito da parte dell’A. (con la nota di cui al prot. n. 26264 del 6.10.2003 e con la successiva nota di cui al prot. n. 26271 del 18.10.2004), ossia dell’ente proprietario della strada sulla quale l’impianto insiste, ai fini di consentire l’effettuazione di alcuni lavori di ristrutturazione dell’impianto viario (costruzione di un ponte al km. 30,200 della S.S. n. 1Via Aurelia), per un periodo di 15 mesi a partire dalla data di consegna dei lavori e comunque per tutto il tempo necessario all’esecuzione degli stessi.

In quanto avente ad oggetto un ordine di chiusura degli accessi ad una strada per consentire l’esecuzione di lavori, si tratta, evidentemente, di un provvedimento adottato dall’A. ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del codice della strada, il quale dispone che "4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;…".

Pertanto, sebbene sia altrettanto dimostrato in atti che la ricorrente non abbia previamente provveduto a richiedere formalmente al comune il rilascio dell’autorizzazione alla sospensione per il detto motivo dell’attività (avendo ritenuto, come ammesso anche da ultimo negli scritti difensivi depositati in giudizio, che vi avrebbe direttamente provveduto l’A.), tuttavia, trattandosi non di una scelta libera ma bensì di un obbligo ricadente sulla stessa (anche sulla base della relativa puntuale disposizione del disciplinare di concessione) ed alla quale non si sarebbe potuta in alcun modo sottrarre (per l’intervenuta interruzione della viabilità nel tratto stradale in questione), si può ritenere che non sussistessero per il solo detto motivo, i presupposti perché il comune disponesse la definitiva decadenza dall’autorizzazione in questione.

Il richiamato disposto normativo, pertanto, va interpretato nel senso che esso non si applica quando l’attività sia stata sospesa per ragioni di forza maggiore (eventualmente tempestivamente comunicate all’amministrazione comunale), pur in mancanza dell’autorizzazione alla sospensione richiesta, e finché le stesse non siano cessate.

Né può, ulteriormente, sostenersi che la ricorrente sarebbe stata gravata dell’onere di comunicare, a pena di decadenza dall’autorizzazione di esercizio dell’impianto, la sospensione per il solo fatto che, a seguito dell’ultimazione dei lavori, l’A. ha riscontrato negativamente l’istanza di riapertura degli accessi originari; trattasi, pur sempre, della prosecuzione della originaria sospensione, sebbene diversamente motivata, ma sempre in conseguenza di un comportamento non direttamente imputabile alla volontà della ricorrente.

Per quanto attiene, poi, alla seconda motivazione addotta, giova rilevare, in punto di fatto, che, avuta contezza dell’intervenuta ultimazione dei lavori, la ricorrente ha richiesto all’A., con la nota dell’11.5.2006, l’autorizzazione alla riapertura dei due passi carrabili situati sulla strada S.S. n. 1- Via Aurelia al km. 29,905 e 29,935 in corrispondenza degli originari accessi al proprio impianto; e, preso atto del parere provvisorio negativo, con la nota di cui al prot. n. 80443 del 21.5.2007, ha richiesto all’A. l’adeguamento dei passi carrabili esistenti al fine di ristabilire le condizioni di sicurezza della viabilità, con la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione.

L’A., con la nota di cui al prot. n. 0000109P del 2.1.2008, ha comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990, i motivi che ostavano all’accoglimento della predetta istanza; quindi, con la nota di cui al prot. n. 0015059 del 5.5.2008, ha denegato il rilascio del nulla osta preventivo ai fini sia della riapertura degli accessi originari che della realizzazione dei nuovi accessi con le corsie di accelerazione e decelerazione nonché il potenziamento dell’impianto.

L’articolo 24 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285, codice della strada, rubricato "Pertinenze delle strade", dispone che "4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti….".

L’art. 24 del codice della strada definisce, pertanto, pertinenze di servizio " le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento " e dunque prende in considerazione anche gli impianti di distribuzione di carburante (T.A.R. CampaniaNapoli, sez. III, 9 settembre 2008, n. 10065); tuttavia le stazioni di rifornimento, pur essendo qualificabili in termini di pertinenze stradali, ai sensi del richiamato articolo 24 non sono da considerarsi opera pubblica (T.A.R. MarcheAncona, 12 luglio 2004, n. 909).

L’articolo 60 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, rubricato "Ubicazione delle pertinenze di servizio", dispone che "1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell’ articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico…. 2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all’ articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l’entrata e l’uscita dei veicoli.

3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L’ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico….".

Il successivo articolo 61 dispone, poi, che "2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l’esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti….".

Pertanto, ai fini non solo dell’installazione ma anche dell’esercizio dell’impianto è necessario il preventivo rilascio del parere di cui in precedenza.

Le richiamate disposizioni del regolamento attuativo sono, peraltro, lasciate intatte dalla disciplina statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (di cui al d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32) poiché questa fa espressamente salva la normativa concernente "la sicurezza stradale".

In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 32 del 1998, l’autorizzazione comunale alla installazione ed all’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, poiché subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, non può essere rilasciata qualora l’interessato non abbia ottenuto, ai sensi degli art. 60 e 61, d.P.R. n. 495 del 1992 (e dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta), l’assenso e il parere tecnico favorevole del soggetto proprietario della strada, ovvero del concessionario, per l’apertura degli accessi all’impianto.

L’articolo 45 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, rubricato "Accessi alle strade extraurbane (art. 22 C.s.)", e richiamato a supporto della proprio motivazione da parte dell’A., dispone che "…6. L’ente proprietario della strada può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.

7. L’ente medesimo può negare l’autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.".

Ai sensi del citato articolo 45 l’ente proprietario di strada extraurbana ha il potere di negare l’autorizzazione sia all’apertura di nuovi accessi privati su detta strada, sia alla trasformazione di quelli esistenti, ogniqualvolta sussista un pericolo di pregiudizio per la sicurezza o la fluidità della circolazione (Consiglio di Stato, sez. V, 26 gennaio 2009, n. 368).

Ma trattasi, appunto, di accessi privati che nulla hanno a che vedere con gli accessi agli impianti di distribuzione di carburante che costituiscono, come in precedenza ricordato, pertinenze di servizio e quindi strutture che, sebbene di proprietà privata, tuttavia, assolvono indubbiamente ad una funzione di interesse pubblico.

La disciplina degli accessi agli impianti di distribuzione del carburante è, pertanto, contenuta esclusivamente nei richiamati articoli 60 e 61 del regolamento di attuazione del codice della strada; ciò che in primo luogo rileva è che "L’ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima." (art. 60, comma 3).

La ricorrente sostiene che l’A. non avrebbe effettuato al riguardo un’idonea istruttoria essendosi limitata a rilevare che la "nuova conformazione planoaltimetrica della statale nel tratto interessato, a seguito della realizzazione dell’opera d’arte, per la sua particolare funzione idraulica, ha reso necessario un dosso planimetrico" che avrebbe ridotto la visibilità proprio in corrispondenza dell’impianto nonché la possibilità di avvistamento dei veicoli in uscita ed in entrata; in particolare non sarebbero state tenute in adeguata considerazione le circostanze dell’esistenza di un limite di velocità di 50 KM/h. in un tratto rettilineo che attraversa il centro abitato.

Deve, al riguardo, rilevarsi che l’A., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, ha previamente valutato la possibilità del mantenimento dell’impianto nella sua originaria collocazione a seguito dell’ultimazione dei lavori, e si è pronunciata al riguardo, con specifico riferimento agli accessi originari, per ben due volte, avendo provveduto a rinnovare la propria istruttoria proprio a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, ribadendo le medesime considerazioni.

La motivazione addotta dall’A. attraverso i suoi organi tecnici, nella parte in cui pone l’evidenza sull’intervenuta realizzazione del dosso che limita la visibilità nel tratto nello specifico interessato, non appare illogica.

Non si ritiene, pertanto, necessario disporre al riguardo apposita C.T.U..

Sebbene l’A. non abbia fatto specifico e puntuale riferimento nella parte motiva alle circostanze rilevate da parte della ricorrente nelle proprie osservazioni prima e nel ricorso in trattazione successivamente -concernenti l’insistenza dell’impianto su di un tratto rettilineo nonché il limite orario di velocità ivi previsto, tuttavia, il nulla osta definitivo avente contenuto negativo è stato adottato successivamente alla presentazione da parte della ricorrente della seconda istanza del 23.1.2008, con la quale, nel dare atto della sopravvenuta ritenuta non necessità delle corsie di accelerazione e decelerazione, era stata rappresentata la sussistenza e la rilevanza delle richiamate circostanze. Deve quindi ritenersi che l’ente ne abbia tenuto adeguatamente conto.

Per quanto attiene, poi, alla proposta modificativa degli accessi presentata da parte della ricorrente, attraverso la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione, l’A. ha rilevato che queste avrebbero comportato "la modifica strutturale delle opere di protezione e dei marciapiedi realizzati lungo l’opera d’arte, che si ritiene non modificabile ai fini viabili, in quanto la realizzazione dei predetti accessi sarebbe causa di turbativa per la sicurezza della circolazione ivi svolgentesi".

Al riguardo si premette che l’articolo 60 del codice della strada dispone che "Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all’ articolo 2 del codice, devono essere… provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l’entrata e l’uscita dei veicoli.".

L’articolo 2 del codice, rubricato "Definizione e classificazione delle strade.", dispone che "2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A) Autostrade

B) Strade extraurbane principali;

C) Strade extraurbane secondarie;

D) Strade urbane di scorrimento;…

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:…

B) Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C) Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine….".

Nulla è detto in ricorso in ordine alla specifica classificazione della strada in questione nel tratto che interessa; tuttavia, dall’esame delle fotografie in atto, relative proprio al tratto di insistenza dell’impianto, è dato rilevare come trattasi di strada con una sola corsia per senso di marcia.

Si ritiene, pertanto, che la stessa possa essere agevolmente ricondotta entro la tipologia di cui alla lettera C), con la conseguenza che, in detto caso, non è necessaria la realizzazione delle corsie di accelerazione e decelerazione per espresso disposto normativo.

Ed infatti la normativa vigente in materia di sicurezza stradale (e in particolare, il richiamato articolo 60) impone di dotare gli impianti di distribuzione di corsie di decelerazione ed accelerazione nel caso si tratti di strade della tipologia A), B) e D), senza richiamare il tracciato di tipo C), nella cui categoria si ritiene di dovere fare rientrare la strada di che trattasi.

La circostanza che le corsie in questione non fossero necessarie ai sensi di legge, non esclude, tuttavia, che la realizzazione facoltativa delle stesse avrebbe consentito il superamento del problema della non adeguata visibilità in corrispondenza degli accessi causato dalla realizzazione del dosso planovolumetrico.

Pertanto, sebbene la ricorrente, con l’ultima istanza del 23.1.2008, avesse rappresentato all’ente la propria volontà esclusiva di riapertura degli accessi originari, correttamente questi ha valutato anche la predetta possibilità, al fine di verificare la mantenibilità dell’impianto nel medesimo tratto di strada sul quale lo stesso è collocato da oltre 40 anni.

Anche in tal caso la motivazione addotta dall’A. attraverso i suoi organi tecnici non sembra illogica e, comunque non appare essere stata assoggettata a puntuale censura da parte della ricorrente, il cui interesse si è concentrato, invece, come in precedenza ricordato, proprio sulla riapertura degli accessi originari, relativamente ai quali esclusivamente è stata ripetutamente richiesta la C.T.U. (salvo per il solo quesito concernente la verifica della necessità o meno della realizzazione delle corsie in questione in considerazione della tipologia della strada).

In sostanza, e conclusivamente, il comune ha disposto la decadenza e/o revoca dell’autorizzazione per l’intervenuta modifica dello stato dei luoghi che, sulla base del parere tecnico dell’A., sono stati ritenuti non più idonei all’esercizio dell’impianto in questione, né modificabili nel senso in un secondo momento indicato dalla ricorrente.

Con l’istanza di cui al prot. n. 70216 dell’11.10.2007 la ricorrente ha richiesto, altresì, al comune il potenziamento dell’impianto di cui trattasi con l’aggiunta del prodotto gasolio per le autovetture con esclusione degli automezzi pesanti.

L’A., con la nota di cui al prot. n. 0000109P del 2.1.2009, ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990, con il quale ha dato atto dei motivi che ostavano all’accoglimento della predetta istanza; quindi, con la nota di cui al prot. n. 0015059 del 5.5.2008, ha denegato il rilascio del nulla osta preventivo ai fini sia della riapertura degli accessi originari, sia della realizzazione dei nuovi accessi con le corsie di accelerazione e decelerazione nonché del potenziamento dell’impianto.

Tuttavia la relativa questione non costituisce oggetto del presente giudizio e, pertanto, non vi è luogo a provvedere al riguardo.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto attesa la sua infondatezza nel merito.

Valutata la complessità delle questioni interessate, si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *