Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11847

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Svolgimento del processo

Con separati atti del 2-5-2005 O.G. più altri proponevano opposizione ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 per quanto di rispettivo interesse, avverso i decreti del giudice istruttore dei Tribunale di Potenza del 4-4-2005 con i quali era stata liquidata all’ingegnere S.B.P., nominato consulente tecnico nei procedimenti civili dai medesimi correlativamente iniziati nei confronti dell’Università degli Studi della (OMISSIS) per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’irreversibile trasformazione dei propri suoli in esito all’occupazione "sine titulo" per la costruzione degli immobili destinati a sede di tale Università, per ciascun procedimento, la somma di Euro 1.869,33 (di cui 1.478,01 per onorari e 391,32 per esborsi) oltre IVA, posta provvisoriamente a carico degli attori.

Si costituiva in giudizio in tutti i procedimenti lo S.B. che chiedeva l’inammissibilità o comunque il rigetto delle opposizioni e chiedeva in via riconvenzionale che la liquidazione dei propri compensi fosse effettuata ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 1.

Riuniti i procedimenti il Presidente dei Tribunale di Potenza con ordinanza del 28-6-2005 ha accolto per quanto di ragione le opposizioni e, per l’effetto, ha rideterminato in Euro 77,78 gli onorari dovuti da ciascuno, o da ciascun gruppo di opponenti, in via di anticipazione al predetto consulente, oltre alla rifusione degli esborsi, liquidati in Euro 391,32, nei giudizi di merito promossi dinanzi al Tribunale di Potenza, ed ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall’opposto.

Per la cassazione di tale ordinanza lo S.B. ha proposto un ricorso articolato in due motivi cui G.M., + ALTRI OMESSI hanno resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale basato su di un unico motivo.
Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima ordinanza.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo lo S.B., denunciando violazione dell’art. 83 c.p.c., della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 e art. 738 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, censura l’ordinanza impugnata per aver ritenuto che i difensori degli opponenti fossero legittimati a proporre opposizione alle ordinanze di liquidazione in forza delle procure loro conferite ne giudizio di merito; in realtà le suddette procure erano state rilasciate ai suddetti difensori per proporre un giudizio nei confronti di soggetti che nulla avevano a che vedere con l’esponente; d’altra parte l’opposizione alla ordinanza di liquidazione è regolata dalle norme che concernono l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Inoltre lo S.B. deduce la nullità dell’intero procedimento e dell’ordinanza che lo ha concluso in quanto la decisione al riguardo era devoluta al Tribunale in composizione collegiale e non al Presidente del Tribunale.

La censura è infondata.

Anzitutto si osserva che correttamente l’ordinanza impugnata ha disatteso l’eccezione sollevata dallo S.B. di nullità delle opposizioni proposte da O.G. più altri per l’asserita mancanza di idonea procura alle liti, considerata la natura incidentale del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al CTU rispetto al giudizio nel cui ambito è stata disposta la consulenza, conformemente all’orientamento consolidato di questa Corte che, nell’escludere in proposito la necessità di una specifica procura, ha affermato che il mandato "ad litem" attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all’originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza (Cass. S.U. 3-11- 2005 n. 21288; Cass. 15-9-2009 n. 19867).

Sotto ulteriore profilo poi si rileva che, essendo incontestato che al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione emesso in favore dello S.B. si applica ratione temporis" il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione sulla opposizione stessa è devoluta ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. citato al Presidente dell’ufficio giudiziario competente.

Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione della L. 8 luglio 1980, n. 319 e vizio di motivazione, premesso che l’ordinanza impugnata erroneamente ha sindacato l’operato del giudice istruttore in ordine alla mancata riunione delle cause, sostiene che l’esame della congruità delle liquidazioni avrebbe dovuto essere eseguito in relazione a ciascuna di esse senza conglobare le spettanze singolarmente liquidate.

La censura è infondata.

L’ordinanza impugnata ha sostenuto che l’incarico conferito al suddetto CTU, solo formalmente plurimo in ragione del numero delle cause, doveva ritenersi sostanzialmente unico, in considerazione della unicità della vicenda ablativa "sostanziale" che aveva interessato i diversi immobili e della omogeneità delle caratteristiche dei suoli alla stregua delle stesse relazioni tecniche redatta dall’ingegner S.B., aggiungendo che comunque, anche se tali caratteristiche fossero state soltanto analoghe, non sarebbe venuta meno la natura unitaria dell’incarico stesso; in proposito ha evidenziato che dall’esame delle ventisette relazioni redatte dallo S.B. era emerso che esse erano di uguale contenuto in ragione sia delle oggettive circostanze che tutti i suoli ablati ricadevano nella medesima area e dell’unitarietà del procedimento da cui era conseguita la caducata occupazione d’urgenza, sia della identità degli atti utilizzati ai fini della determinazione del valore di mercato secondo il metodo della comparazione diretta richiamato negli omologhi quesiti, ed ha aggiunto che, in esito all’unitario valore venale generalmente determinato per unità di misura in ordine a tutti i suoli (L. 50.000 al mq.), solo l’estensione di ciascuno di questi ultimi aveva costituito l’elemento differenziale delle suddette relazioni.

Orbene sulla base di tali elementi, tenuto conto quindi delle caratteristiche dell’incarico conferito al suddetto CTU, si deve ritenere che la determinazione del valore di mercato dei singoli immobili oggetto di stima non ha comportato una pluralità di accertamenti, considerata l’assoluta e non contestata identità delle caratteristiche dei suddetti beni, compresi tutti in una medesima zona territoriale, e rilevato che al fine di rispondere ai quesiti posti dal giudice con riferimento alla stima dei diversi immobili è stato sufficiente procedere a mere operazioni di calcolo in relazione alla diversa estensione degli stessi.

Pertanto l’unicità sostanziale dell’attività cognitiva e valutativa demandata allo S.B. conduce alla logica conclusione che l’incarico ad esso conferito sia stato unico con conseguente unicità del compenso ad esso spettante, in conformità dell’orientamento consolidato espresso da questa Corte al riguardo (Cass. 9-7-1994 n. 6500; Cass. 11-2-1999 n. 1156).

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale, deve dichiararsi l’inammissibiltà dello stesso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e art. 371 c.p.c. per la totale omissione della esposizione sommaria dei fatti di causa.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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