Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
hiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo
Con dichiarazione depositata il 10 giugno 2009 nella cancelleria della Corte di appello di Cagliari, il difensore di P. A., imputato, in concorso con A.C., L.A., C.M. e S.G., per reati di fabbricazione, detenzione e porto illegale di sostanze esplodenti, di tentata estorsione aggravata e di danneggiamento, ricusava i tre componenti del collegio giudicante costituito presso il Tribunale di Lanusei, dinanzi al quale era stato iniziato il procedimento penale a suo carico. La ricusazione era motivata con l’asserito difetto di imparzialità dell’organo giudicante. Era accaduto che alla prima udienza dibattimentale il coimputato A.C. aveva chiesto di patteggiare la pena e che in conseguenza di questa richiesta erano stati disposti lo stralcio della sua posizione ed il rinvio del processo per gli altri imputati. In prosieguo, dopo un’udienza interlocutoria, dovuta all’astensione dei difensori, l’esponente aveva potuto apprendere che nel frattempo il tribunale aveva conosciuto dell’istanza di patteggiamento e l’aveva accolta. In questa circostanza veniva rilevata una causa di incompatibilità del tribunale, nella medesima composizione personale, a conoscere delle posizioni dei rimanenti imputati, ai sensi degli art. 34 c.p.p. e art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h). I giudici del dibattimento, nel pronunciarsi sulla richiesta dell’ A., avevano escluso la sussistenza nei suoi confronti degli elementi per pronunciare una assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p.; ed avevano, dunque, espresso una valutazione di merito estensibile ai coimputati, tra i quali l’esponente P..
La Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile per presunta tardività l’istanza suddetta, con ordinanza "de plano", annullata con rinvio da questa Corte con sentenza del 28.01.2010.
Pronunciando in sede di rinvio la Corte d’appello di rinvio, con ordinanza del 30.04.2010 ha rigettato l’istanza di ricusazione, ritenendo che con la pronuncia di patteggiamento il collegio del Tribunale non aveva valutato la posizione dei correi dell’ A., fra cui il P., nè a diversa conclusione poteva condurre la circostanza che in occasione della detta pronuncia avesse preso visione del fascicolo del P.M..
Propone ricorso il P. a mezzo del difensore, insistendo nelle sue deduzioni, con riferimento in particolare alla circostanza della ritenuta aggravante a carico dell’ A. dell’aggravante delle più persone riunite e alla presa visione, da parte del Collegio del Tribunale, del fascicolo del P.M.
Motivi della decisione
E’ pacifico, in linea di fatto, che gli imputati dei medesimi reati A.C., L.A., C.M., P.A. e S.G. furono tratti al giudizio del Tribunale di Lanusei per l’udienza dell’11 febbraio 2009. In tale occasione l’ A. chiese l’applicazione della pena concordata con la pubblica accusa e la sua posizione fu stralciata da quella dei coimputati e decisa con accoglimento dell’istanza. Contestualmente il dibattimento nei confronti di costoro venne sospeso e rinviato.
La tesi del ricorrente è che il Collegio che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento non ha potuto non valutare anche la posizione del correo P., se non altro per avere ritenuto sussistente nei confronti dell’ A. l’aggravante delle più persone riunite in relazione al reato ex art. 629 c.p. e, in ogni caso, per avere preso visione del fascicolo del P.M. Il ricorso è infondato.
Con la ben nota pronuncia n. 371/96 la Corte Cost.le ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. E’ stato statuito, di conseguenza, che l’avere concluso con sentenza di patteggiamento il procedimento relativo alla posizione di alcuni coindagati non determina incompatibilità alla partecipazione al giudizio nei confronti dei concorrenti nel medesimo reato.
L’incompatibilità non è configurabile neppure con riferimento ai reati a concorso necessario, ove il giudice non abbia valutato il merito e la posizione del terzo (v. ex pluribus, Cass. sez. 5, cc. 2.10.97, n. 4201, Lancini; id., cc. 9.2.01, n. 9239, Foscale). E’ stato successivamente precisato che nel caso di concorso di persone nel reato alla comunanza della imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti (tali da formare oggetto di autonome valutazioni, salva l’ipotesi estrema presa in esame dalla sentenza n. 371/96, in cui la posizione del concorrente nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisca "elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti" (Corte Cost.le, ord. n. 490 del 20-26 novembre 2002). In sostanza, l’oggetto della valutazione pregiudicante è dato non dal reato associativo, ma dalla condotta differenziata di ciascun imputato.
Sicchè, ove la posizione del terzo non sia stata oggetto di specifica e personale valutazione, non sussiste l’incompatibilità.
Occorre, insomma, la concreta e non astratta o presunta implicazione del vaglio del soggetto terzo che non sia parte nel procedimento, affinchè l’incompatibilità si configuri. Nella specie non risulta in alcun modo che la posizione del P. sia stata oggetto di concreta e individuale valutazione nel procedimento in cui si è trattata e decisa, ai soli fini della applicazione della pena richiesta, la posizione dell’ A.. Nè a diversa conclusione può condurre, in assenza della concreta valutazione suddetta, la mera circostanza della presa visione, ai soli fini del vaglio necessario per la pronuncia sulla richiesta di patteggiamento, del fascicolo del P.M..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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