Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11827

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.R. e S.M. convenivano in giudizio La.Ro. esponendo: che essi istanti erano nudi proprietari di un immobile sito in (OMISSIS); che la nuda proprietà era stata loro donata dallo zio La.Ro. previa riserva di usufrutto;

che il donante aveva convenuto con essi attori, con scrittura privata 18/1/1985, la rinuncia al diritto di usufrutto a fronte della corresponsione di una rendita vitalizia di L. 200.000 mensili.

L.R. e S.M. chiedevano quindi che venisse dichiarata la titolarità del diritto di usufrutto in capo ad essi attori.

La.Ro., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda rilevando di aver promosso separato giudizio nei confronti degli attori per sentir dichiarare la risoluzione per eccessiva onerosità del "contratto di transazione" 18/1/1985 o, in via subordinata, la nullità di detto contratto per difetto di alea e, quindi, di causa non avendo le parti convenuto alcuna indicizzazione del pagamento mensile di L. 200.000.

Le due cause venivano riunite.

Con sentenza 29/5/2002 l’adito tribunale di Venezia rigettava la domanda di L.R. e S.M. e, in accoglimento di quella di La.Ro., dichiarava la nullità per difetto di causa del negozio di cui alla scrittura privata 18/1/1985.

Avverso la detta sentenza L.R. e S.M. proponevano appello al quale resisteva La.Ro..

Con sentenza 25/7/2007 la corte di appello di Venezia rigettava il gravame osservando: che, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, dal contesto della convenzione in esame non emergeva alcun elemento tale da poter conferire ad essa la natura di atto di liberalità risultando la natura sinallagmatica del rapporto originato dalla scrittura 18/1/1985; che infatti, a fronte della rinuncia al diritto di usufrutto, L.R. e S.M. si erano impegnati a corrispondere al rinunziante la rendita mensile di L. 200.000 e di prestare assistenza "nei limiti delle loro possibilità"; che il solo richiamo alla precedente donazione non permetteva di considerare l’atto stesso attuato in esecuzione di quella donazione anche perchè l’espressa previsione di un corrispettivo per la cessione di usufrutto rendeva l’atto a titolo oneroso; che andava confermata la decisione del tribunale di assimilare l’atto in questione ad una rendita vitalizia anche se i vitalizianti si erano impegnati a fornire al cedente l’assistenza necessaria facendo assumere l’atto, per tale parte, la natura di vitalizio ed, alimentare; che la denominazione della somma di L. 200,000 come "rendita mensile" evidenziava l’intenzione delle parti di dare origine al contratto di cui all’art. 1872 c.c. e segg.; che anche il vitalizio "alimentare" era un contratto aleatorio; che l’obbligo degli appellanti di prestare allo zio l’assistenza necessaria appariva un impegno generico e privo di specificità; che l’unica obbligazione gravante sui vitalizianti era rappresentata dal versamento mensile di L. 200.000 per cui si era in presenza di un contratto di rendita vitalizia del quale mancava però l’elemento dell’alea rendendo nullo il negozio per difetto di causa, posto che la rendita assicurata era inferiore o uguale ai frutti ed agli utili ricavabili dal cespite ceduto; che la somma mensile di L. 200.000, quale corrispettivo della cessione di usufrutto dell’immobile, in assenza di un meccanismo automatico di rivalutazione, era da considerare inferiore o non superiore al canone di locazione ricavatole dall’immobile stesso; che, pur in mancanza di un accertamento tecnico sulla misura del valore locativo dell’immobile al tempo della stipulazione del vitalizio, appariva condivisibile il rilievo che l’assenza di una clausola di indicizzazione del detto importo avrebbe determinato la svalutazione della rendita rendendola ben presto inferiore al canone di locazione dell’immobile; che mancava quindi l’alea del contratto che andava dichiarato nullo per difetto di causa.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Venezia è stata chiesta da L.R. e S.M. con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. La.Ro. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso L.R. e S.M. denunciano: "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – qualificazione del contratto quale rendita vitalizia tout court – erroneità – contratto misto con donazione e/o donazione indiretta – correttezza – artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. – canoni ermeneutici – violazione – rendita vitalizia art. 1872 c.c. – contratto di donazione art. 769 c.c. – violazione". I ricorrenti deducono che la corte di appello ha errato nell’applicare le norme di ermeneutica contrattuale e nel qualificare la fattispecie negoziale esaminata ritenuta rendita vitalizia e non donazione indiretta o rendita mista con donazione. Al termine del motivo i ricorrenti – applicandosi nella specie l’art. 366 bis c.p.c. per essere stata pubblicata la sentenza impugnata dopo la data (2/3/2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 e prima della data (4/7/2009) di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 che ha abrogato senza effetto retroattivo il citato art. 366 bis c.p.c. – hanno così formulato il quesito di diritto: "Se sia vero che la corretta applicazione dei criteri ermeneutici interpretativi, ed in particolare quelli di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., avrebbe dovuto condurre alla qualificazione del chirografo 28/01/85 come contratto di donazione indiretta e/o di rendita onerosa mista con donazione, anzichè di rendita onerosa tour court".

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – qualificazione del contratto quale rendita vitalizia tour court – erroneità – contratto di vitalizio atipico – correttezza – artt. 1362-1363-1371 c.c. – canoni ermeneutici – violazione – impegno a prestare assistenza – validità ed efficacia – alea – presenza". Ad avviso dei ricorrenti la corte di appello ha erroneamente applicato le norme di ermeneutica contrattuale dovendosi la fattispecie essere qualificata contratto di vitalizio atipico atteso che il principio di conservazione del contratto, di cui all’art. 1367 c.c., avrebbe dovuto condurre a ritenere valida la clausola inerente l’obbligo assistenziale. Al termine del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto:

"Se sia vero che, ritenendo valido ed efficace l’impegno dei signori L. – S. a prestare assistenza al sig. R. L., il contratto 28/01/85 doveva qualificarsi quale rendita vitalizia atipica, valida ed efficace essendo non prevedibile al momento della stipula a favore di quale parte sarebbe caduta l’alea, in ragione della non quantificabilità della quantità e qualità dell’assistenza e della durata in vita del beneficiato, il tutto rapportato al valore del bene ceduto".

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – qualificazione del contratto quale rendita vitalizia – erroneità – contratto di vitalizio atipico – correttezza – impegno a prestare assistenza – validità ed efficacia – alea – presenza – esclusione – motivazione su tale fatto – contraddittorietà – decisività e contro versità – sussistenza". I ricorrenti si dolgono dei vizi di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui sancisce l’inattuabilità dell’obbligo di assistenza assunto da essi L. – S., sostenendo che la corte di appello non ha riferito in base a quale percorso argomentativo è giunta a definire non attuabile l’impegno dì assistenza omettendo di considerare i bisogni tipici di un anziano anche di carattere morale.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – qualificazione del contratto quale rendita – alea – mancanza – erroneità – valore locativo del bene ceduto -prova – mancanza – applicazione delle norme sull’onere e sulla disponibilità delle prove art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. – …..omessa od insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio – valore locativo del bene ceduto – allegazione e prova – mancanza – valorizzazione in primo grado – impugnazione in appello di tale punto – sussistenza – decisione della Corte". Al termine del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: "Se la Corte abbia errato nel dichiarare nullo il contratto di rendita 28/01/85 per mancanza di alea, valutando la rendita di L. 200.00 inferiore ai frutti civili del bene ceduto, pari al canone di locazione il cui ammontare non ha formato oggetto di allegazione e, soprattutto, di prova, così violando le norme in materia di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. e di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c.". Con riferimento al vizio di motivazione in fatto controverso è indicato nella mancata prova del valore locativo del bene ceduto.

Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano: "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – contratto di rendita – alea – incertezza circa la vita del beneficiario – tabelle di mortalità – fatto notorio – sufficienza – artt. 1872 c.c. e segg. – art. 116 c.p.c. – violazione" e formulano il seguente quesito di diritto: "Se l’alea in un contratto di rendita vitalizia, quale essenziale elemento del negozio, sia sussistente quando, al momento della stipulazione, si prospetti una ragionevole incertezza sulle possibilità di vita del vitaliziando, impedendo una ragionevole valutazione anticipata dei vantaggi e delle perdite cui le parti andranno incontro, il tutto tenendo conto della vita media statisticamente accertata dalle ed. tabelle di mortalità".

La Corte rileva l’infondatezza delle dette numerose censure (in parte ripetitive e che in buona parte si risolvono essenzialmente in una critica ad attività riservate al giudice del merito) che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione, possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte – quale più quale meno e sia pur sotto profili diversi – le stesse problematiche (interpretazione e qualificazione dei contratti, collegamento negoziale, principi in tema di rendita vitalizia e di contratti aleatori, onere della prova, vizi di motivazione) e la violazione delle stesse norme o di norme collegate.

Occorre innanzitutto richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito: tale accertamento è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. L’identificazione della volontà contrattuale – che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.

Questa Corte ha altresì costantemente affermato che, in tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi: la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti – è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziata la violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole nei detti articoli stabilite, essendo insufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole formulata attraverso la mera proposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante; la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà, come appurata, nello schema legale corrispondente -risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.

Va inoltre ribadito il fermo orientamento di questa Corte secondo cui accertare l’esistenza, la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti costituisce apprezzamento del giudice del merito che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi connessi, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo causalmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicchè la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è invece funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia. Quindi, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, occorre far riferimento alla volontà delle parti, la cui interpretazione costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da violazione delle norme ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. e segg..

Va altresì posto in evidenza che la rendita vitalizia ha natura di contratto aleatorio, postulando la esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea (riscontrabile tutte le volte in cui l’entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età) rende nullo il contratto per difetto di causa. In tema di accertamento dell’alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della " equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell’entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario. Ne consegue che l’alea deve ritenersi mancante e, per l’effetto, nullo il contratto se, per l’età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite. In particolare, come precisato da questa Corte, la costituzione di una rendita vitalizia, realizzata mediante il trasferimento di un bene immobile in favore dell’obbligato al versamento periodico, è nulla quando non sia riscontrabile l’aleatorietà del contratto perchè il valore della rendita ricavabile dall’immobile e quello della prestazione assicurata sono sostanzialmente equivalenti, anche in considerazione dell’età avanzata del beneficiario del vitalizio, non essendo ravvisabile alcun rischio, ma esclusivamente una sproporzionata posizione di vantaggio, nel contraente che ha acquistato la proprietà dell’immobile (tra le tante, sentenza 24/4/2008 n. 10798).

Va infine aggiunto che il contratto di vitalizio alimentare (o di mantenimento, detto anche vitalizio improprio) è un contratto innominato ed atipico, espressione dell’autonomia contrattuale, che va tenuto distinto dal contratto di rendita vitalizia descritto ed individuato nei suoi elementi costitutivi essenziali, indispensabili per la sua configurabilità, nell’art. 1872 c.c. e segg.. Il contratto di vitalizio alimentare si differenzia da quello tipico per il corrispettivo dovuto dal vitaliziante al vitaliziato a seguito dell’alienazione di un immobile o dell’attribuzione di altri beni o utilità. Corrispettivo che consiste, anzichè in una somma predeterminata nel contratto (o da una determinata quantità di altre cose fungibili) da erogare periodicamente al vitaliziato per tutta la durata della sua vita, nell’obbligazione di mantenimento del vitaliziato, comprensivo sia dell’assistenza morale che delle prestazioni alimentari e dei servizi di assistenza necessari, anche qui per tutta la durata della sua vita. Il vitalizio improprio è sicuramente un contratto aleatorio: l’alea è ravvisabile ogni volta che le concrete pattuizioni realizzino una situazione di incertezza circa il vantaggio economico e, correlativamente, circa le perdite che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento e nell’effettiva durata del contratto. Alea che ovviamente non è elemento caratterizzante della donazione, anzi in quella modale è espressamente escluso che l’onerato sia tenuto all’adempimento dell’onere oltre i limiti del valore della cosa donata. La corretta qualificazione del contratto oggetto di causa, da effettuarsi secondo i canoni interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e segg., va fatta in base alla comune intenzione dei contraenti.

Ciò premesso va osservato che nella specie la corte di appello si è attenuta ai detti principi giurisprudenziali: la sentenza impugnata è quindi del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto con le censure mosse dai ricorrenti con i motivi in esame.

La corte di merito, come risulta della motivazione dell’impugnata sentenza sopra ampiamente riportata, ha esaminato il contenuto della scrittura privata del 28/1/1985 intercorsa tra le parti ed ha ritenuto in essa racchiuso, confermando la decisione del primo giudice, il contratto di cui all’art. 1872 c.c. e segg. – e precisamente il contratto oneroso ed essenzialmente aleatorio c.d. vitalizio alimentare – escludendo la possibilità di attribuire al negozio la natura di atto di liberalità o a titolo gratuito (nonchè il collegamento del contratto con la precedente donazione del 22/1/1982) e ponendo in evidenza la sinallagmaticità del rapporto.

Il giudice del merito è pervenuto a tale ineccepibile qualificazione giuridica del negozio stipulato dalle parti interpretandone il contenuto sostanziale, dopo la precisazione della varie clausole contrattuali e dopo l’inquadramento della volontà delle parti nell’ambito dello schema negoziale della rendita vitalizia e dando al riguardo una motivazione ineccepibile ed immune da vizi logici e da errori di diritto.

Nella sentenza impugnata risultano chiariti i principali elementi di fatto della fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice dei merito il quale ha insindacabilmente accertato le circostanze emergenti dal contratto come stipulato dalle parti ed ha poi proceduto – in base a quanto accertato -all’inquadramento nel negozio in questione nello schema del contratto di vitalizio.

Dopo tale qualificazione la corte territoriale ha analiticamente esaminato e valutato le prestazioni a carico di ciascuna parte e, alla luce del risultato di detto esame, ha rilevato un’evidente ed assoluta sproporzione tra tali prestazioni non derivante dall’alea, ma esistente e sicura sin dal momento della conclusione della convenzione, allorchè la misura del vantaggio e l’entità del rischio cui ciascun contraente era esposto erano facilmente valutabili a favore esclusivo dei L. – S. i quali avevano acquistato il diritto di usufrutto di un fabbricato di due piani e di un terreno annesso, a fronte della corresponsione di una rendita mensile di L. 200.000 non soggetta ad alcun meccanismo di rivalutazione monetaria, nonchè dell’impegno nei limiti delle loro disponibilità ("del tutto generico e privo di specificità destinato a rimanere di fatto inattuato": pagina 12 sentenza impugnata) di prestare assistenza a La.Ro. ove ne avesse avuto necessità.

Anche il detto giudizio di fatto della corte di appello – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti – è incensurabile in sede di legittimità. La corte territoriale ha considerato le contrapposte prestazioni comparandole con riferimento al momento della conclusione del contratto ed apprezzando sia l’entità della rendita assicurata, sia i frutti e gli utili ricavabili dall’immobile in questione rapportati al canone di locazione applicabile per detto immobile all’epoca di stipulazione del vitalizio. Le argomentazioni della corte di appello al riguardo sono complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonchè frutto di un’indagine analitica ed attenta, condotta con rigore e precisione, degli elementi di fatto della particolare fattispecie concreta sottoposta all’esame del giudice del merito e tenendo conto dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di rendita vitalizia con riferimento anche ai limiti di obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali ed alla possibilità di sopravvivenza del vitaliziati.

La corte veneziana ha poi ravvisato nella specie gli estremi per dichiarare la nullità del contratto per difetto di causa mancando l’alea "in presenza di una rendita di valore obiettivamente inferiore, o non superiore, ai frutti civili ricavabili dal cespite immobiliare ceduto.

La corte di merito è giunta alle dette conclusioni attraverso un ragionamento coerente e con argomenti adeguati e congrui, improntati a retti criteri logici e giuridici, dando conto dell’interpretazione data al contenuto della scrittura privata del 28/1/1985.

Alle valutazioni operate dalla corte di appello i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

L’opposta tesi dei ricorrenti, sviluppata nei vari motivi di ricorso, non è sorretta da alcun elemento in fatto e in diritto convincente che valga a superare il diverso inquadramento operata dalla corte di merito all’esito del suo giudizio insindacabile perchè espresso in maniera completa e logica e rispettoso del modello legale del contratto di rendita vitalizia: la corte territoriale ha posto in risalto gli elementi essenziali della pattuizione e ne ha interpretato oggettivamente il tenore per giungere poi all’operata qualificazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di merito, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi di La.Ro., ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei L. – S..

Il procedimento logico – giuridico sviluppato nell’impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell’interpretazione del contenuto della convenzione è fondato su un’indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica (ivi compreso quelli ai quali hanno fatto specifico riferimento i ricorrenti) e sorretto da motivazione adeguata ed immune dai vizi denunciati.

In particolare va segnalato che deve escludersi la violazione del canone interpretativo di cui all’art. 1367 c.c. – più volte richiamato dai ricorrenti – posto che il principio della conservazione del contratto costituisce un criterio interpretativo sussidiario utilizzabile solo quando il senso del contratto sia rimasto incerto o oscuro o ambiguo con il conseguente sorgere di dubbi non dissipabili attraverso una indagine interpretativa secondo le regole fondamentali dettate dall’art. 1362 c.c. e segg.: la sussistenza dei detti presupposti è da escludere nella specie avendo la corte di appello ritenuto chiara l’interpretazione da dare alle varie clausole del contratto in questione.

Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuta la corte di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dai ricorrenti devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente in queste sede, al convincimento stesso e, cioè, all’interpretazione della più volte menzionata norma regolamentare: i L. – S. contrappongono all’interpretazione della detta norma ritenuta dalla corte di appello la sua interpretazione.

Deve pertanto ritenersi corretta l’operazione ermeneutica compiuta dalla corte di appello – la quale non è incorsa nella violazione dei criteri interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e segg. – ed anche se i ricorrenti lamentano la violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte dei giudice di secondo grado, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il che non è consentito in questa sede.

Va infine rilevato che, come è noto, il ricorso alla nozione di comune esperienza attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto può essere censurata in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo e non anche per inesistenza o insufficienza di motivazione, non essendo il giudice tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda.

Nella specie la corte di appello ha correttamente ritenuto superfluo un accertamento tecnico sulla misura del valore locativo dell’immobile in questione ritenendo tale canone di valore superiore alla rendita assicurata al vitaliziato e ciò, evidentemente, ritenendo notoria la conoscenza dell’ammontare dei canoni di locazione alla luce delle rilevazioni statistiche elaborate in materia e sulla base delle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.

Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti al pagamento in via solidale delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 3.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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