Tribunale di Roma, 15 giugno 2009 Danno morale, sofferenza morale soggettiva, difetto di manutenzione strade (2009-07-08)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE

in persona del dr. Carlo Filadoro ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83999 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2004, trattenuta in decisione all’udienza del 13 marzo 2009 e vertente TRA …. rappresentato e difeso dagli avv.ti bb;

ATTORE E AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’avv. c;

CONVENUTO

Oggetto: risarcimento danni Conclusioni: come da verbale di cui all’udienza in epigrafe indicata

FATTO E DIRITTO

Il sig. Paolo …. con atto di citazione, esponeva che in data 29 maggio 2002 alle ore 9.30 circa, procedeva alla guida del proprio ciclomotore lungo via degli Arcelli e perdeva il controllo del mezzo per la presenza di una profonda buca non segnalata.

A seguito della caduta il ….a subi’va lesioni personali.

Citava, quindi, in giudizio innanzi a questo Tribunale il Comune di Roma chiedendo il risarcimento dei danni subi’ti.

Il Comune di Roma si costituiva opponendosi all’avversa domanda, chiedendone il rigetto.

In corso di giudizio il Tribunale accertata la non titolarita’ di via degli Arcelli in capo al Comune di Roma e autorizzava parte attrice alla chiamata in causa della Provincia di Roma che si costituiva concludendo per il rigetto della domanda attrice.

Con sentenza n. 7794/2006 il Tribunale rigettava la domanda attrice nei confronti del Comune di Roma, constatava la titolarita’ della via dell’avvenuto sinistro in capo alla Provincia di Roma cosi’ motivando: “Dai documenti prodotti dal Comune di Roma alla udienza 9.11.2005 risulta comprovato che l’ente proprietario della strada (e dunque il soggetto tenuto alla manutenzione e “custodia del bene”) non e’ il Ministero delle Comunicazioni (come erroneamente indicato dallo stesso Comune nella comparsa di risposta, in base a mera ipotesi formulata dai verbalizzanti nel rapporto in data 30.5.2002n. 866), ne’ “dei proprietari frontisti o del consorzio stradale di pertinenza” (come, peraltro dubitativamente, indicato dal Municipio XVI UOT nella nota 7.3.2003 prot. 12072 trasmessa al difensore dell’attore), sibbene la Amministrazione Provinciale di Roma, come puo’ ritenersi definitivamente accertato alla stregua:

a) della mancanza di contestazioni da parte dell’ente provinciale chiamato in causa

b) delle ricerche planimetriche e catastali effettuate dal Comune di Roma (cfr. nota Polizia Municipale UO XVI Gruppo in data 9.6.2005) dalle quali emerge che la strada (indicata con tratteggio nella planimetria) e’ ubicata sui terreni contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Roma al fg. 443, partt. 12, 451 e 448 intestati alla Amministrazione Provinciale di Roma, proprietaria esclusiva (1000/1000) in base a scrittura privata del 12.9.1984 registrata il 21.9.1984 al n. 30889.

La condotta processuale dell’ente provinciale valutata unitamente alle risultanze catastali consente di attribuire piena efficacia probatoria ai rilievi topografici delle mappe catastali depositate in giudizio (cfr. Cass. III sez. 16.6.1998 n. 5980).” Quindi unico legittimato passivo nel presente giudizio e’ la Provincia di Roma e il giudizio proseguiva tra attore e AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA giusta ordinanza depositata in cancelleria in data 23 marzo 2006.

La causa istruita con prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, era ritenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all’udienza in epigrafe indicata.

Dalla prova testimoniale espletata e’ confermato quanto dedotto in citazione circa la dinamica del sinistro.

La teste … ha confermato quanto dedotto in citazione precisando la conformazione della strada –stretta- e la presenza di due autoveicoli che precedevano il …. nonche’ l’oggettiva difficolta’ di avvistare la buca e la mancanza di segnalazioni di pericolo.

Alla luce delle prova espletata e della documentazione fotografica depositata da parte attrice e’ evidente il configurarsi di una situazione di pericolo insidioso.

Quanto all’ammontare del danno, si puo’ fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU.

Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei piu’ opportuni accertamenti e di un’accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile.

Esse possono quindi essere tranquillamente condivise e fatte proprie da questo giudice ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.

Il CTU ha in particolare accertato la presenza del nesso causale tra modalita’ del sinistro e danni fisici riportati dall’attrice che ha quantificato in giorni 20 per inabilita’ temporanea totale e giorni 40 per inabilita’ temporanea parziale al 50%, oltre a 5 punti percentuali di invalidita’ permanente, da intendersi come danno biologico.

Si liquidano € 841,20 per I.T.A. € 841,20 per I.T.P., oltre a € 6.189,08 per danno biologico oltre € 1.977,70 per danno non patrimoniale da sofferenza morale soggettiva (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008) come personalizzato secondo i criteri dettati dalla citata sentenza della Corte, avuto conto della lesione psico-fisica costituzionalmente tutelata, della maggiore difficolta’ nel relazionarsi, del periodo di riposo reso necessario dal trauma nonche’ delle sofferenze patite e non del tutto cronicizzate come descritto dal CTU–-frattura condilo mandibolare sinistro—irregolarita’ dell’apice del condilo mandibolare sinistro come per lesione traumatica senza dislocazione dei monconi da controllare eventualmente con ortopantomografia ed eventuale esame TC— trauma contusivo dell’emifaccia sinistra.

È pacifico e condivisibile insegnamento della Cassazione la responsabilita’ per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade e’ configurabile solo quando risulti violato il limite di discrezionalita’ amministrativa della norma primaria del “neminem laedere”, di far si’ che la strada aperta al pubblico transito non integri per l’utente una situazione di pericolo occulto(v. Cass. 1571/04, 10654/04, 22592/04, 3745/05, 10040/2006, 15384/2006, 1204/2007, 3595/2007).

Le spese seguono la soccombenza P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, cosi’ provvede;

a)- condanna l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA a risarcire Paolo …. per i danni subiti per la complessiva somma di € 9.849,18 oltre interessi al saggio legale dalla data del sinistro al soddisfo, e pone definitivamente le spese per la consulenza medica d’ufficio a carico dell’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA;

b)- condanna l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA al pagamento delle spese di lite che liquida in € 198,00 per spese, € 938,80 per diritti di procuratore e € 1.687,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore degli avvocati Sergio …. e Leandro … dichiaratisi antistatari.

Cosi’ deciso in Roma, il giorno 15 giugno 2009 Il Tribunale

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