Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11819 opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Su ricorso del Consorzio Cavatori e Produttori Porfidi soc. coop. a r.l. il Presidente del Tribunale di Trento ingiungeva alla Turi Felice s.r.l. il pagamento della somma di L. 27.982.320, quale residuo prezzo di acquisto e posa in opera di porfido giusta fattura n. (OMISSIS).

Proposta opposizione diretta ad accertare l’effettivo quantitativo di porfido consegnato, il reale prezzo pattuito e l’inadempimento del consorzio ricorrente nell’esecuzione del contratto, con consequenziale condanna della parte opposta al risarcimento dei danni, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e, accertate le somme già pagate, condannava il Consorzio a restituire alla Tirri Felice s.r.l. la somma di Euro 5.056,63 corrisposta in eccedenza.

Sull’impugnazione principale della società opponente e incidentale della parte opposta, la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 5 del 16.3.2005, tornava a revocare il decreto ingiuntivo, rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e condannava il Consorzio a restituire alla soc. Tirri le somme (L. 30.991.878 e L. 508.000) pagate in virtù della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.

Riteneva la Corte territoriale che tra le parti non fosse pacifica la stipula di un medesimo contratto, il che autorizzava il giudice d’appello a esaminare se e quale contratto fosse stato stipulato.

Premesso, quindi, che il giudice di primo grado, pur considerando implicitamente stipulato un contratto, tant’è che aveva affermato la violazione da parte del Consorzio delle regole di buona fede durante l’esecuzione di esso, non aveva poi affrontato l’argomento, nè fornito indicazioni in merito al momento in cui il contratto si sarebbe concluso, rilevava, nel merito, confrontando tra loro le rispettive proposte e controproposte, che le parti avevano fatto riferimento a contratti diversi, aventi clausole differenti (in particolare quanto a inizio lavori, consegna dell’opera e prestazione di fideiussione), e che in realtà tra di loro non risultasse provata la stipula di alcun contratto, nè quello indicato dall’appellante, nè quello dedotta dall’appellato.

Rilevava, infine, che il Consorzio per il pagamento delle prestazioni eseguite nonostante la mancata conclusione del contratto, avrebbe dovuto agire eventualmente ai sensi dell’art. 2041 c.c., e che non potessero valutarsi profili di responsabilità precontrattuale del Consorzio stesso, essendosi la soc. Tirri opposta al decreto ingiuntivo deducendo unicamente una responsabilità contrattuale.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre il Consorzio Cavatori e Produttori Porfidi soc. coop. ar.l., formulando due mezzi d’annullamento.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte territoriale a) pronunciato ultra petita, avendo condannato il Consorzio a restituire le somme percepite in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, pur in assenza di domanda al riguardo; e b) revocato il decreto opposto pur non avendo l’appellante principale (cioè la soc. Tirri) avanzato domanda di revoca del decreto, ma chiesto solo la conferma della revoca disposta dal Tribunale per violazione da parte del Consorzio delle regole di correttezza e buona fede, e dunque per aver la Corte revocato il decreto per motivi diversi da quelli posti a base della decisione di primo grado.

1.1. – Il motivo è infondato sotto entrambi i profili dedotti.

1.1.1. – Sotto il primo, va premesso che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatimi, trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (v. Cass. nn. 17109/09, 1655/05, 11755/04 e 387/04).

Nello specifico, il tenore complessivo delle conclusioni rassegnate in appello dalla soc. Tirri, che aveva chiesto espressamente che la Corte dichiarasse tenuto il Consorzio a rimborsarle tutte le somme in contestazione, non lascia adito a dubbio alcuno circa la volontà dell’appellante di conseguire la restituzione anche di quanto versato in virtù della provvisoria esecuzione del decreto opposto, credito espressamente richiamato, sia pure con un periodo sospeso, lì dove, nel contesto di una medesima premessa di "dichiarare tenuto il Consorzio Cavatori e Produttori a rimborsare…", si chiede anche che sia "accertato e dichiarato che, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione, la società Tirri ha versato L. 30.991.878, oltre L. 508.000 per registrazione", e che il Consorzio sia condannato a restituire le somme indicate sotto le lettere a), b) e) e d), nella quale ultima è incluso, appunto, oltre agli esborsi per la pavimentazione, anche quanto versato in ottemperanza della provvisoria esecuzione del decreto opposto.

1.1.2. – Quanto al secondo profilo, deve rilevarsi che la nuova revoca è del tutto sovrabbondante e ripetitiva rispetto a quella disposta dal Tribunale – e dunque inidonea a provocare vizi di sorta della decisione – e che è sempre possibile per il giudice di merito confermare sia pure parzialmente la sentenza di primo grado per motivi diversi, non potendosi configurare un potere di impugnazione, per carenza di interesse, della parte vittoriosa per ottenere una motivazione diversa.

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 1470, 1321 – 1325 e segg. c.c. e dell’art. 1510 c.c. e segg., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, "relativo alla validità del titolo posto a base della fornitura di cui al decreto ingiuntivo".

Rileva al riguardo che la stessa società Tirri sin dalla citazione in opposizione aveva sempre ammesso la fornitura e posa in opera (di mq. 40) di porfido; che anche il Tribunale aveva ritenuto provata la circostanza; e che la committente aveva espressamente dichiarato nell’atto d’appello di non voler impugnare la sentenza in punto di quantificazione del materiale fornito. Stando così le cose, la Corte d’appello avrebbe dovuto confermare il decreto opposto in ordine al credito azionato giusta fattura n. (OMISSIS), essendosi formato il giudicato interno sull’esistenza del rapporto dedotto.

2.1. – Detta censura, riqualificata sotto la violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è fondata.

Sia dalla narrativa della sentenza d’appello, sia dal contenuto della pronuncia di primo grado, si evince che, in effetti, il Tribunale aveva riconosciuto la conclusione fra le parti del contratto di fornitura e posa in opera di mq. 40 di pavimentazione in porfido, tant’è che ne aveva quantificato il corrispettivo facendo riferimento ai listini praticati dallo stesso Consorzio. Tale statuizione, a sua volta, era stata oggetto di gravame da parte della società Tirri non già perchè inesistente l’obbligazione di pagamento del prezzo, ma perchè quest’ultimo, secondo l’appellante, si sarebbe dovuto determinare altrimenti, applicando ai sensi dell’art. 1474 c.c., secondo 2 i prezzi di mercato risultanti alla Camera di commercio. Anche il Consorzio aveva impugnato la sentenza, ma in tesi per chiedere la conferma del decreto opposto, e in subordine per la risoluzione del contratto stesso, sicchè resta in entrambi i casi confermato che l’accertamento della conclusione di quest’ultimo non è stato investito nè dal gravame principale, nè da quello incidentale.

Conseguentemente, nell’esaminare e decidere tale questione, su cui si è formato il giudicato interno, la Corte territoriale ha violato l’art. 112 c.p.c. 3. – Per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trento, che nell’osservanza del predetto giudicato provvederà anche ad esaminare le questioni di merito che la sentenza impugnata aveva ritenuto assorbite.

3.1. – Il giudice di rinvio provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Trento che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

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