T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2278 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Il Comune di Cosenza impugna l’ordinanza, meglio indicata in epigrafe, con cui il Commissario per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha disposto la nomina del Commissario ad acta per il recupero di Euro 1.415.313,49, che assume "dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti secondo le schede contabili debitamente siglate dal Responsabile dell’Area Rifiuti e dell’Area contabilità ed economato", allegate come parte integrante della suddetta ordinanza ed individuate con la lettera A.

Con la stessa Ordinanza il Commissario Delegato ha disposto che l’incarico del Commissario "dovrà essere portato a termine entro 30 giorni della data di notifica della medesima".

Deduce:

1) Eccesso di potere. Mancato avviso dell’avvio del procedimento. Mancata indicazione del termine e dell’Autorità avverso la quale proporre il ricorso. Violazione degli artt. 3, comm1 4 e 7 della l. n. 241/90 e ss.mm.;

2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 6 dell’O.P.C.M. 21 ottobre 1997, n. 2696. Travisamento di fatto. Inesistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento;

3) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, commi 3 e 5;

4) Violazione del quarto comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

5) Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3, comma 5 della l. n. 142/90 e successive modificazioni. Violazione della specifica norma di legge contemplata dal comma 5 dell’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225 (difetto di motivazione);

6) Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Violazione dell’art. 3, comma 1, dell’ O.P.C.M. 6.4.2006, n. 3512.

Si è costituita, per resistere, l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 1066 del 7.3.2007, è stata respinta l’istanza cautelare.

Le amministrazioni resistenti hanno depositato documenti e memoria.

Il ricorso è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011.

2. Il ricorso – notificato a mani presso l’Avvocatura dello Stato il 24 gennaio 2007, e depositato il successivo 20 febbraio – è irricevibile per tardività del deposito.

Tale circostanza è già stata rilevata dal Collegio in sede di delibazione dell’istanza cautelare, con ciò assolvendo all’onere oggi prescritto dall’art. 73, comma 3, del Codice del processo amministrativo, nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, il giudice ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio

Nello specifico, si osserva che il provvedimento impugnato, in quanto adottato nell’ambito di una situazione di emergenza dichiarata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 225 del 1992, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 23 – bis della l. n. 1034/1971, per effetto del richiamo operato dall’art. 3, comma 2ter del d.l. n. 245/2005, conv. con modificazioni dalla l. n. 21/2006.

Per quanto occorrer possa si osserva che tali disposizioni, all’epoca vigenti, sono state sostanzialmente riprodotte dall’art. 119, comma 1, lett h), e comma 2, c.p.a., per quanto di interesse.

Ne consegue la dimidiazione dei termini processuali, ivi compreso il termine per il deposito del ricorso che è, pertanto, di quindici giorni (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato, 31 maggio 2002, n. 5).

Poiché il ricorso è stato depositato oltre il quindicesimo giorno dalla notifica all’amministrazione resistente, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez.I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara irricevibile.

Condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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