Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10679 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Messina, di condanna di R. N., per il reato edilizio di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) per avere in assenza di concessione edilizia ampliato il vano cucina, accorpandovi, previa demolizione di un tompagno la veranda aperta preesistente, in un appartamento di proprietà dello IACP, e per il reato di cui agli artt. 632 e 639 bis c.p., riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di giorni trenta di reclusione ed Euro 200 di multa con demolizione dell’opera, ricorre la difesa del R., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo:

a)-con il primo motivo che la disposizione di legge di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. b) è stata abrogata dalla normativa del D.P.R. n. 380 del 2001, che ha completamente modificato, come emerge dalla L. n. 443 del 2001, art. 6 diversamente da quanto si afferma in sentenza, l’iter amministrativo autorizzativo di taluni interventi edilizi come quello posto in essere dall’imputato, che è relativo all’abbattimento di una parete che divide la cucina da una veranda della casa di proprietà dello IACP. b) con il secondo motivo, che sia stato negata la dichiarazione di estinzione del reato, pur sussistendo i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di condono richiesta nelle more del giudizio di appello, perchè mancava, al momento della decisione il consenso dell’amministrazione comunale al mantenimento dell’opera;

c) con il terzo motivo, il vizio di motivazione per la violazione dell’art. 192 c.p.p., artt. 632 e 639 c.p. perchè non sussistono gli elementi delle conseguenza dannose per l’integrità dell’immobile;

D) con il quarto motivo l’eccessività della pena.
Motivi della decisione

2. Sono fondati i motivi assorbenti sub b) e c), con le precisazioni che di seguito verranno fatte ed il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

2.1 Per quanto riguarda la contravvenzione edilizia ,la motivazione della sentenza contiene una palese contraddizione tra la parte in cui, per un verso, afferma che l’istanza di condono presentata dal R. era priva del necessario assenso al mantenimento dell’ opera abusiva da parte dell’Ente proprietario perchè la L. n. 47 del 1985, art. 31 deve interpretarsi nel senso che al conduttore dell’immobile non è consentito venga rilasciata la concessione edilizia in sanatoria senza il consenso del legittimo proprietario del bene interessato alle opere edilizie e, subito dopo, in contrasto afferma che la sospensione di trentasei mesi del procedimento, computata ai fini del calcolo della prescrizione del reato, era stata legittimamente disposta, presentandosi l’opera sanabile. Dimenticando che per la sanatoria, come dianzi affermato, era indispensabile l’assenso del proprietario, che nel caso di specie mancava.

2.2 L’assenso del proprietario dell’immobile è sicuramente uno dei presupposti necessari e legittimanti il procedimento per ottenere la concessione in sanatoria e mancando tale presupposto, non può ritenersi giustificata ed esistente la sospensione del procedimento ai fini prescrizionali, e ,come affermato dalla sezione di questa Corte Suprema, specializzata in materia con la sentenza n. 38071 del 2007, sentenza che questo Collegio condivide e fa propria, in tema di condono edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo a norma della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44 ha il potere – dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo.

2.3 Nell’enunciare il predetto principio,la Corte ha poi esemplificato ciò che deve costituire oggetto del controllo giudiziale: a) data di esecuzione delle opere; b) rispetto dei limiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive della tipologia d’intervento dalla sanatoria; d) tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione.

E’,pertanto, evidente che R., conduttore dell’appartamento e non proprietario dello stesso, non era legittimato a chiedere il condono.

2.4 Non dovendosi tener conto dell’illegittima sospensione del procedimento, consegue che il termine di prescrizione della contravvenzione edilizia, pari ad anni quattro e mesi sei, computati secondo la normativa previgente la modifica legislativa dell’art. 157 e sgg. c.p., che veniva a scadenza , nel caso in esame, il 08.01.2006 deve essere aumentato ,esclusivamente dei mesi dieci e giorni 28, in ragione della sospensione ex lege n. 47 del 1985 e non delle ulteriori sospensioni, pari ad anni tre, di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 ed il termine ultimo di prescrizione del reato deve essere fissato al 05.11.2007. 2.5 Il reato di abuso edilizio è pertanto, prescritto.

2.6 Quanto al delitto di cui all’art 632 c.p., questo collegio condivide e fa propria la giurisprudenza consolidata di questa sezione che considera l’integrità dell’altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento, il bene giuridico tutelato dalla norma e per la sussistenza del reato non è essenziale che la condotta illecita sia rivolta all’appropriazione, totale o parziale, dell’altrui immobile o all’acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purchè questa abbia tale entità da determinare conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti. Rv 161348. 2.7 Il fatto ascritto al R., alla luce della giurisprudenza di questa corte che per la configurabilità di questo delitto richiede o un radicale mutamento della fisionomia del luogo, ovvero anche una alterazione del loro stato tale che essi vengano ad assumere forme e condizioni diverse da quelle originarie ed idonee a determinare conseguenze dannose sull’integrità dell’immobile e sull’accertamento dei relativi diritti (Cass. 2, 2.4.03 n. 20178, depositata 5.5.03, rv. 225866, un apprezzabile "mutatio loci", secondo anche la giurisprudenza non recente, vedi Cass. 6, 30.6.81 n. 8464, depositata 29.9.81, rv. 150277) non integra il disposto dell’art. 632 c.p..

2.8 La condotta di tale reato ,infatti, si deve concretare non in una qualunque modificazione strutturale del fondo, bensì in una apprezzabile immutazione dello stato dei luoghi che fa assumere al fondo forme e condizioni diverse da quelle originarie con conseguente danno di una qualche consistenza per la parte privata. Nel caso in esame la minima entità dello sconfinamento non consente di ritenere accertato l’immutazione apprezzabile dello stato dei luoghi conseguente alla non concordata sostituzione del muro di confine.

Ciò in quanto con il nuovo manufatto sono state cagionate conseguenze che per la loro entità non hanno portato una modifica sostanziale dell’immobile nè danni di rilievo alla sua integrità, attesa l’astratta possibilità di sanatoria amministrativa.

2.9 Il delitto,pertanto, deve essere ritenuto insussistente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in ordine al delitto, perchè il fatto non sussiste ed in ordine alla contravvenzione perchè la stessa è estinta per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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