Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10669

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe che ,in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 20.02.2008, ha dichiarato prescritti i reati di truffa e falso in assegni ed ha determinato la pena per il reato di ricettazione di assegno bancario di provenienza furtiva, in mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa, condannando anche al risarcimento dei danni alla parte civile e determinando una provvisionale, ricorrono, con distinti ricorsi, l’imputato in proprio ed il difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ed entrambi lamentando il vizio della motivazione della sentenza impugnata perchè la ricostruzione delle vicende relative al processo, effettuata dalla Corte di merito, non corrisponde alla realtà dei fatti ed accreditandone una diversa che si fonda sulla inattendibilità delle dichiarazioni dei testi L. M.C. e L.M.F..
Motivi della decisione

2. Entrambi i ricorsi, che avanzano censure del tutto simili, sono manifestamente infondati.

2.1 I ricorsi sono inammissibili per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propongono censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

E’ ben noto, peraltro, che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

2.2 Inoltre i ricorsi sono inammissibili anche per violazione dell’art. 591, lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

A fronte di quanto sopra i ricorrenti si limitano a genetiche .interessate ed apodittice contestazioni, limitandosi a prospettare una alternativa lettura e valutarne della prova dichiarativa raccolta che non può formare oggetto del giudizio di legittimità 3. Ai sensi dell’articolo 6×6 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, che sono chiaramente pretestuosi e quindi idonei a dimostrare la sua colpa.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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