Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 16-03-2011, n. 10936

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 24 maggio 2007 il giudice di pace di Pozzuoli assolveva B.S. e D.S.A. dal reato di danneggiamento in danno di L.L.C.; dichiarava non punibili ai sensi dell’art. 599 c.p. entrambi gli imputati per il reato di ingiurie in danno della predetta; assolveva il B. dai reati di lesioni volontarie e minacce in danno della stessa L. L.; condannava alla pena di legge la D.S.A. per i reati di lesioni volontarie e minacce in danno della predetta L.L..

Avverso detta sentenza proponevano appello la D.S., impugnando il capo della sentenza di primo grado che ne aveva pronunciato la condanna, nonchè il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, limitatamente ai capi che avevano pronunciato l’assoluzione del B. dai reati di lesioni volontarie e minacce, nonchè di entrambi gli imputati da quello di ingiurie. Il Tribunale di Napoli – Sezione di Pozzuoli – in data 22 aprile 2009, aveva confermato la sentenza di primo grado. Avverso quest’ultima sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendone la nullità per vizio di motivazione costituito dall’inadeguata disamina dei suoi motivi di appello in relazione tanto ai reati di ingiuria ascritti ad entrambi gli imputati, che alle lesioni volontarie e minacce ascritte al solo B..

Il ricorso è fondato.

Infatti il Tribunale, incorrendo in palese contraddizione, con motivazione oltremodo corriva e stringata per un verso riconosce l’attendibilità degli assunti accusatori della parte lesa, per l’altro la nega affermando genericamente la carenza di elementi probatori in ordine all’ipotesi di accusa concernente i reati di lesioni volontarie e minacce ascritti al B.. inoltre, come correttamente osserva il ricorrente, trascura del tutto di delibare l’appello proposto dal P.G. anche avverso il capo della sentenza impugnata che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti sia del B. che della D.S. in ordine al reato di ingiurie.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che provvedere a nuovo esame in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di B. S. e, limitatamente al delitto di ingiuria, nei confronti di D.S.A.M., con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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