Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-11-2010) 16-03-2011, n. 10931

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania ricorre avverso la sentenza del 28 ottobre 2008, con cui quel giudice di pace aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di T. O., imputato di lesioni volontarie e minacce in danno di Z.C., opinando che la querela a suo tempo proposta dalla parte lesa fosse stata tacitamente rimessa. Alla Z. era stato notificato un avviso con cui le veniva reso noto che, ove non fosse comparsa all’udienza, la sua assenza sarebbe stata interpretata in guisa di manifestazione tacita di volontà remittente; alla mancata comparizione era perciò conseguita la declaratoria di non doversi procedere. Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto, richiamandosi al consolidato orientamento di questa Corte, ed in particolare all’insegnamento delle Sezioni Unite (n. 46088 del 30.X.2008 – Viele -Rv 241357).

Il ricorso è fondato, atteso che ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, può essere tacita solo la remissione extraprocessuale, mentre quella effettuata all’interno del processo può essere solo espressa, salva l’ipotesi di inizio del procedimento per ricorso immediato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, che non ricorre nel caso di specie. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Catania, che provvederà al giudizio in persona di diverso magistrato onorario.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Catania per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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