Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-11-2010) 16-03-2011, n. 10641 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 15 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e con la quale sono state applicate, su richiesta delle parti, a T. B.O. le pene di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 189 C.d.S., e di mesi tre di arresto ed Euro 300,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186 e 116 C.d.S. unificati con la continuazione. Il Procuratore Generale ricorrente lamenta la violazione degli artt. 116 e 186 C.d.S. per avere il tribunale territoriale omesso di applicare il fermo amministrativo del veicolo condotto dall’imputato, e che costituisce sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, per cui andrebbe applicata anche in caso di patteggiamento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, (introdotto con D.L. 23 maggio 2008, 92, in data, quindi, antecedente al fatto di reato in questione, commesso il (OMISSIS)) stabilisce che "se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e all’art. 186-bis, comma 3 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito".

Il successivo n. 2 quater del medesimo art. 186, comma 2 stabilisce inoltre che "le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".

L’ari. 116 C.d.S., comma 18, prevede, dal canto suo, che "Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi".

Nel caso in esame in cui sono state applicate, su richiesta delle parti, la sanzione per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) con la circostanza aggravante dell’aver procurato un incidente stradale, e la sanzione di cui all’art. 116, comma 13, deve necessariamente essere applicata la sanzione del fermo amministrativo del veicolo ai sensi, rispettivamente, dell’art. 186, comma 2, citato n. 2 quater e dell’art. 116 C.d.S., comma 8.

Al riguardo nulla ha statuito o motivato la sentenza impugnata.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata sul punto, con rinvio al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente il fermo amministrativo del veicolo, con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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