Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 21-03-2011, n. 11051 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 30-11- 2010 con la quale era stata rigettata la richiesta del locale PG di sottoporre S.M. alla custodia cautelare in carcere ai fini della consegna estradizionale alla Romania a seguito di sentenza della stessa Corte del 18-11-2010, ha proposto ricorso per cassazione detta PROCURA GENERALE della Repubblica, denunciando violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5, art. 9, comma 5, art. 39 c.p.p., comma 1 e art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b). Al riguardo il ricorrente Ufficio ha segnalato che, dopo il passaggio indicato della sentenza di consegna del cittadino rumeno all’Autorità della Repubblica richiedente per l’esecuzione di una condanna ad un anno di reclusione per guida in stato di ebbrezza, l’interessato si è reso irreperibile non facendosi trovare al momento della disposta consegna, di guisa che si era reso necessario, su richiesta dell’Interpol, l’emissione di un provvedimento custodiale per consentire la materiale esecuzione del MAE, provvedimento sollecitato dall’Ufficio ricorrente e rigettato con l’ordinanza impugnata.

Ciò premesso, in costanza del pericolo di fuga, come nella specie, è coerente il principio secondo cui è ammissibile il ripristino della custodia cautelare anche nella fase esecutiva-amministrativa in esame e ciò sia con riferimento all’ordinaria procedura di estradizione sia riguardo alla procedura del MAE come, peraltro, condiviso da questa Corte di legittimità anche a S.U.. In proposito il ricorrente Ufficio ha segnalato che i giudici di legittimità hanno stabilito che il pericolo di fuga giustificava l’emissione (o meglio la nuova emissione) del provvedimento di custodia cautelare, trovando la relativa ordinanza legittimazione nella L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5, art. 9, comma 5 e art. 39, comma 1, e nel richiamo, in essi contenuto, all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) secondo l’eloquente inciso che "la liberazione dell’arrestato" va disposta "sempre che l’ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest’ultimo, in tal caso i termini sono sospesi fino alla cessazione dell’impedimento.

Da tanto, ad avviso dell’Ufficio del PG ricorrente, si deduce che il rilascio della persona richiesta non è consentito, dopo il giudicato, quando e la stessa a sottrarsi all’esecuzione e, nel caso in cui sia libera, come nella specie, è "legittimo e doveroso un nuovo provvedimento custodiale".

Quest’ultimo infatti, in costanza dell’accertato e concreto pericolo di fuga, è l’unico mezzo per garantire l’esigenze di consegna internazionale dell’interessato.

Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna.

Ed invero, secondo lo stesso indirizzo di questa Corte di legittimità, puntualmente richiamato nel ricorso dal P.G., non vi è dubbio che la condotta dell’estradando, resosi ingiustificatamente irreperibile, dopo essere stato rimesso in libertà dopo il suo arresto in Italia, nonostante fosse sostanzialmente al corrente della piena perdurante efficacia della eseguibilità della sentenza della di lui consegna allo Stato richiedente, integra quel pericolo di fuga che, tra le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., è quello che giustifica il provvedimento (rectius la remissione) cautelare per espresso richiamo a tale pericolo operato dalla L. cit. art. 9 comma 5, in tema di misure cautelari.

Nè sfugge che il richiamo a tale pericolo come pienamente legittimante la remissione della misura coercitiva richiesta non va riferito all’art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), ma va correttamente riferito all’art. 274 c.p.p., lett. b), secondo l’espresso ed inequivoco tenore della L. cit., art. 9, comma 5 in combinato disposto con l’art. 39, comma 1, stella legge.

Di qui la fondatezza del ricorso del P.G. ed il conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per nuovo esame, tenuto conto di quanto innanzi dedotto come principio di diritto nella corretta lettura della normativa cennata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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