T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2286 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’odierna ricorrente è proprietaria di un’area con sovrastanti manufatti sita nel Comune di Pomezia, località Torvaianica, Lungomare delle Sirene, distinta al N.C.E.U. al foglio 25 partite 384 e 820.

Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, l’area oggetto dell’intervento, in base al P.R.G. comunale approvato con delibera di G.R. n. 4246/1974, ricadrebbe in zona B di completamento.

La stessa, inoltre, sarebbe ricompresa nel P.T.P. n. 10 "Latina" ed inquadrata, in base alle norme di tale piano, nel livello di tutela di tipo C.2.1. (art. 47 NTA).

Con istanza prot. n. 8160 del 29 gennaio 2009 la ricorrente ha chiesto al Comune di Pomezia il rilascio del permesso di costruire per la demolizione/ricostruzione dei fabbricati esistenti sul terreno.

A seguito dell’espletamento della istruttoria tecnica, con esito favorevole, il Comune ha subordinato il rilascio del titolo edilizio all’ottenimento della autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs n. 42/2004 "in quanto l’immobile ricade nella fascia soggetta a vincolo paesaggistico".

Esaminato il progetto e la normativa applicabile all’area in esame, con determina n. 28 dell’8 maggio 2009, il Responsabile Comunale ha rilasciato il parere di conformità paesaggistica attestando che l’intervento "non è pregiudizievole per la tutela dell’attuale contesto ambientale".

Detto parere è stato poi trasmesso, ai sensi dell’art. 146, comma 6, D.Lgs n. 42/2004, dal Comune di Pomezia alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Rieti e Viterbo il 18 maggio 2009.

Con decreto prot. n. 10706 del 30 giugno 2009 la Soprintendenza ha annullato la predetta autorizzazione comunale n. 28/2009 rilevando che:

a) il PRG adottato destina l’area a zona N – Verde Pubblico mentre la destinazione a zona B di PRG "non risulta ufficialmente approvata con delibera di Giunta regionale e/o comunale";

b) per quanto attiene la tutela paesistica, l’intervento sarebbe in contrasto "con l’art. 41 NTA del PTP n. 10 secondo cui nelle zone C.2.1. "le aree libere ancora esistenti sono in edificabili (…) Le costruzioni esistenti possono essere assoggettate a manutenzione ordinaria e straordinaria.

c) l’autorizzazione in premessa "qualora attuata comporterebbe l’alterazione di tratti caratteristici della località protetta che sono la ragione stessa per cui la località medesima è sottoposta a vincolo ai sensi della normativa di tutela ambientale attualmente vigente".

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente.

A seguito delle disposte istruttorie l’Amministrazione depositava ulteriore documentazione.

Alla udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

L’odierna ricorrente impugna il provvedimento della Sovrintendenza di annullamento della autorizzazione alla realizzazione di un edificio residenziale con demolizione di fabbricati esistenti nel Comune di Pomezia in località Torvaianica.

Secondo quanto rilevato nel provvedimento impugnato "l’intervento prevede la realizzazione ex novo di edificio residenziale, su area su cui attualmente "insistono tre fabbricati (…) sanati con Permesso a costruire n. 525/2007 destinati a civile abitazione" (…), che assommano, complessivamente a mc. 97,54. Il nuovo intervento prevede una cubatura di mc. 1484,32. Il lotto in esame ricade in zona N (parco pubblico) trasf. B (zona di completamento) del P.R.G. vigente. Si precisa che la variazione della zona di P.R.G. non risulta, agli atti trasmessi, ufficialmente approvata con delibera di Giunta regionale e/o comunale. Per quanto attiene la tutela paesistica, l’area ricade in zona C2.1 del vigente P.T.P. n. 10, art. 41 delle N.T.A., che prescrivono: "le aree libere ancora esistenti sono in edificabili (…). Le costruzioni esistenti possono essere assoggettate a manutenzione ordinaria e straordinaria’. Appare evidente che la costruzione ex novo di edificio a tre piani di volumetria molto maggiore di quella esistente è in contrasto con quanto prescritto dalla normativa paesaggistica vigente".

Con una prima censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 159 del D.Lgs n. 42/2004 e degli artt. 4, comma 1 bis e 27, comma 5 bis L.R. n. 24/1998 oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 3 e 9, comma 2 del P.T.P.R. adottato con delibera di Giunta Regionale n. 556/2007.

Sostiene, in particolare, la ricorrente, che l’area oggetto dell’intervento ricadrebbe in zona B di completamento a seguito della approvazione della delibera di Giunta Regionale n. 4246/1974 mentre a nulla rileverebbe la mancata approvazione dei Piani particolareggiati in presenza della effettiva sussistenza delle opere di urbanizzazione e della conformità dei progetti alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale.

La censura è infondata.

La documentazione depositata in atti – anche a seguito delle ripetute istruttorie disposte dal Collegio – non ha evidenziato alcuna modifica del P.R.G. nel senso della intervenuta trasformazione dell’area oggetto del ricorso da zona N (Verde Pubblico) a zona B (di completamento).

Dalla lettura della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 4246/1974 – che sul punto richiama espressamente i suggerimenti posti in essere dal Ministero dei Lavori Pubblico con voto n. 1520/1971 – infatti, non emerge alcuna trasformazione della intera fascia costiera in zona B di completamento.

Né può sostenersi, così come dedotto in sede di ricorso, che la delibera di Giunta in esame avrebbe operato una sorta di "accoglimento" delle tesi avanzate dal Ministero in merito alla opportunità della suddetta trasformazione.

In particolare, sotto tale profilo, la ricorrente richiama espressamente un passaggio della delibera (pag. 885) dal quale si dedurrebbe la volontà del Ministero – recepita nella stessa delibera di Giunta Regionale – di operare una trasformazione dell’intera fascia costiera in zona B (di completamento) (si legge nella delibera che: "il Ministero medesimo, sempre in adesione al citato voto n. 1520, ha suggerito, come criterio orientativo per la estensione delle zone da sottoporre a piano particolareggiato, lo studio del territorio interessato da fosso a fosso, con una profondità tale da raggiungere la nuova strada provinciale già progettata, con l’adozione, inoltre, nella distribuzione delle aree per parcheggi, verde e servizi, di criteri tali da diminuire entro limiti consentiti, le sperequazioni nei confronti dei proprietari dei piccoli lotti, mediante, ad esempio, la creazione di comparti edificatori; che, inoltre, sono state formulate dal cennato Ministero le seguenti precisazioni: a) zone di tipo B (completamento), lungo tutta la fascia costiera: densità fondiaria, uguale per tutte, pari a 125 ab/ha").

In realtà, appare evidente che la citata indicazione è volta semplicemente ad uniformare la densità fondiaria per quelle zone già inserite nell’ambito della fascia B di completamento senza operare alcuna espressa trasformazione delle zone così come individuate nel Piano stesso.

D’altra parte, tale volontà di modifica non si deduce nemmeno da quanto rilevato dal Comune di Pomezia nella risposta alla nota prot. n. 24399 del 24 marzo 2006 (doc. n. 6 del fascicolo della parte ricorrente) che, al fine di avvalorare quanto dedotto in ordine alla ritenuta trasformazione, richiama la delibera di Giunta Regionale (pagg. 885) nel punto in cui afferma che: "considerato, per quanto riguarda le previsioni di insediamento della fascia costiera, che le stesse appaiono eccessive, riguardando zone ormai completamente sature; che, in particolare, ove gli insediamenti, cui le previsioni stesse si riferiscono, venissero realizzati, risulterebbero accentuate le attuali tendenze negative lungo la costa e comprometterebbero in modo completo e definitivo la fruizione del litorale, destinato oltre a coloro che abitano in modo stabile e solo stagionalmente negli insediamenti locali, anche a grandi masse di turisti e bagnanti "pendolari’, provenienti da Roma; che per tali motivi il Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità al voto 12 gennaio 1971, n. 1520, del Consiglio Superiore dei LL.PP. ha proposto al Comune di Pomezia, con la citata nota del 28 dicembre 1971, n. 4574, alcune modifiche, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, prescrivendo che tutti gli insediamenti previsti dal piano a monte della nuova strada di p.r. (…) vengano considerati come zona agricola H2, mentre i nuovi insediamenti a valle della strada medesima, fino alla attuale fascia già edificata e di completamento (zona B), vengano considerati come zone per attrezzature a livello territoriale, così come prescritto dal D.L. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2, anziché come insediamenti residenziali, con la precisazione che la specificazione di tali attrezzature avvenga in sede di piano particolareggiato e con la prescrizione, inoltre, che nella attesa nessun intervento possa essere effettuato nelle aree a valle di detta strada".

Tale indicazione, infatti, lungi dall’operare una trasformazione dell’ambito territoriale nel senso favorevole all’odierna ricorrente, impone una classificazione maggiormente restrittiva (attrezzature a livello territoriale) rispetto alla precedente (insediamenti residenziali).

Legittimamente, dunque, la Sovrintendenza ha rilevato – nel provvedimento impugnato – che "la variazione della zona di P.R.G. non risulta, agli atti trasmessi, ufficialmente approvata con delibera di Giunta regionale e/o comunale" e che – nota prot. n. 3901/2010 – "nonostante il Comune dichiari, nel certificato di destinazione urbanistica, che l’area in esame ricada in zona N – Verde Pubblico di P.R.G. autorizza, dal punto di vista urbanistico, l’intervento edificatorio in progetto, indicando viceversa nella Determinazione autorizzativi citata l’area in esame ricadente sia in zona N che in zona B", sottolineando la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto del provvedimento annullato con le disposizioni del P.R.G e del P.T.P.

Con una seconda censura la parte ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 47 N.T.A. del P.T.P. n. 10 "Latina" approvato con delibera di G.R. del 30 luglio 1999 n. 4481 oltre all’eccesso di potere per assenza dei presupposti di fatto e di diritto.

Deduce la ricorrente che la normativa sarebbe erroneamente richiamata in quanto da un lato la disciplina paesistica non troverebbe applicazione per tutte le aree che, alla data del 6 settembre 1985 "erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone omogenee A e B" e, dall’altro, poiché lo stesso art. 47 del P.T.P. n. 10 consentirebbe, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, anche l’accorpamento dei volumi esistenti nei limiti consentiti dal P.R.G.

La censura è infondata.

Come già rilevato, non risulta che l’area oggetto dell’intervento di cui all’odierno ricorso rientrasse – alla data del 6 settembre 1985 – nell’ambito della zona territoriale omogenea B, con la conseguenza della piena applicazione della disciplina paesistica richiamata dalla Sovrintendenza nel corpo del provvedimento impugnato.

D’altra parte, quanto alla possibilità di riedificazione nei limiti consentiti dal P.R.G. appare chiaro che la delimitazione dell’ambito territoriale quale zona N (Verde Pubblico) non consente alcun accorpamento né creazione di nuova volumetria (si legge nel provvedimento impugnato che "L’intervento prevede la realizzazione ex novo di edificio residenziale, su area su cui attualmente "insistono tre fabbricati (…) sanati con Permesso a costruire n. 525/2007 destinati a civile abitazione" (…), che assommano, complessivamente a mc. 97,54. Il nuovo intervento prevede una cubatura di mc. 1484,32").

Con una terza censura la ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’art. 159 D.Lgs. n. 42/2004 e dei principi generali in tema di controllo di legittimità.

In particolare, la ricorrente sostiene la illegittimità dell’atto per avere la Sovrintendenza omesso di verificare la reale destinazione urbanistica dell’area e, conseguentemente, per avere erroneamente richiamato una normativa di PTP di fatto inapplicabile.

La censura è infondata.

Rileva il Collegio, preliminarmente, come l’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Amministrazioni comunali competenti, eserciti un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco con riferimento alla mera verifica di legittimità, non potendo rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo comunale.

Si tratta, infatti, di un riesame teso a verificare solo l’assenza di vizi di legittimità (tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche), che non può rinnovarsi in un giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggisticoambientale dell’intervento, che appartiene in via esclusiva all’Autorità competente.

Ciò, tuttavia, non significa negare all’Amministrazione statale il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica ove sia essa a non contenere la motivazione circa la compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale e (ove) non sussista neanche un rinvio per relazione a specifici atti istruttori.

Ciò perché, costituendo il provvedimento autorizzatorio regionale (o, come nel caso di specie, sub- Regionale) atto applicativo di gestione del vincolo e non modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell’opera con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona; ne consegue la necessità di una congrua motivazione con l’indicazione della ricostruzione dell’itinerario logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive con gli specifici valori paesistici dei luoghi, e ne deriva il corollario della legittimità del provvedimento della Soprintendenza che annulli l’autorizzazione paesaggistica all’esito di una verifica della suddetta omissione, che si traduce nel vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione, tipico vizio di legittimità dell’atto amministrativo, come tale pienamente verificabile in sede di controllo da parte dell’Autorità statale.

Non v’è dubbio, allora, che il provvedimento impugnato non possa essere censurato sotto i profili lamentati dal ricorrente in considerazione della compiuta motivazione operata dalla Soprintendenza, che fonda l’annullamento del provvedimento del Comune di Pomezia sulla triplice circostanza: a) della insussistenza della variazione della zona di P.R.G. di cui al permesso di costruire; b) dell’inserimento dell’area di proprietà della ricorrente in zona C.2.1 del vigente P.T.P. n. 10 con conseguente possibilità della sola manutenzione ordinaria e straordinaria; c) della alterazione dei tratti caratteristici della località protetta.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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