Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-03-2011, n. 11256 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da N.M.M. avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Genova in data 26-5-07 che lo aveva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi C) (artt. 81 cpv. e 495 c.p.) e D) ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), all’esito di giudizio abbreviato e, esclusa la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni quattro, mesi cinque di reclusione ed Euro 20.000,00= di multa, con interdizione dai pp.uu. per anni cinque ed espulsione dallo Stato a pena scontata, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 23-12-2008, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, dichiarava n.d.p. per prescrizione in ordine al sub C) limitatamente ai fatti del (OMISSIS) e riduceva la pena complessiva residua ad anni tre, mesi cinque e gg.

10 di reclusione ed Euro 18.000,00= di multa, concesse le attenuanti generiche. Conferma nel resto.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo del difensore di fiducia:

1) Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 per delegata concessione di tale attenuante e relativa carenza di motivazione, in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e);

2) Manifesta illogicità della motivazione in punto di misura della riduzione per le concesse attenuanti generiche, in violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub 1) l’evidente infondatezza della doglianza trova risposta nella puntuale, corretta, logica motivazione a supporto del diniego dell’invocata ipotesi del fatto di lieve entità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5 ostandovi l’elemento qualitativo e quantitativo della droga in sequestro, in ossequio all’indirizzo di questa Corte di legittimità anche a S.U. (cfr. foll. 1-2 sentenza impugnata).

Anche il motivo sub 2) o manifestamente infondato e, in ogni caso, non proponibile in questa sede di legittimità, stante il principio di diritto secondo cui la quantificazione del trattamento sanzionatorio è riservato al potere discrezionale del giudice di merito, come tale insindacabile in questa sede se, come nella specie, anche implicitamente motivato (cfr. foll. 2-3).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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