Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-03-2011, n. 11255

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da F.R. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 9-10-2001 che lo aveva dichiarato colpevole di concussione tentata e consumata e di violenza e minaccia a p.u., agendo nella qualità di graduato della G.d.F. e, unificati detti reati in continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 8-01-2009, in parziale riforma del giudizio di 1^ grado, assolveva lo imputato dal reato ex art. 336 c.p. perchè il fatto non sussiste e riduceva ad anni due e mesi dieci di reclusione la pena per i residui reati, confermando nel resto.

Avverso detta sentenza il F. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 368 e 157 c.p. e relativo difetto di motivazione, in violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per omessa declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione di legge nella valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell’ A., prive di riscontri, di affidabilità ed incredibili, in patente violazione dell’art. 192 c.p.p. prescindendo dalla nullità di tali dichiarazioni perchè rese senza l’assistenza di difensore, nonostante il dichiarante potesse essere indiziato del reato di concorso in corruzione;

3) Violazione dell’art. 605 c.p.p., lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato di concussione, in difetto degli elementi costitutivi dello stesso, trattandosi, piuttosto, d’ipotesi di corruzione ovvero di truffa aggravata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, il motivo sub I) è palesemente infondato posto che, in corretta applicazione della legge previgente, avuto riguardo all’epoca ed al titolo del reato (concussione), la prescrizione non è maturata prima della sentenza della Corte di Appello e, di poi, in considerazione della inammissibilità originaria dell’impugnazione, è preclusa in questa sede la rinnovata richiesta di causa estintiva del reato.

Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2), posto che l’impugnata sentenza, in corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. ha motivatamente rappresentato la piena attendibilità, anche in punto di logica, delle accuse dell’ A., riscontrate dalla prova specifica richiamata in relazione ai testi Am. e R., nei termini puntualmente segnalati ai foll. 2-3 dell’impugnata sentenza.

Anche il motivo sub 3) è manifestamente infondato. La sussistenza del reato di concussione in parte tentata ed in parte consumata è stata rappresentata in termini di ineccepibile esattezza dai giudici della Corte territoriale anconetana, con specifica rappresentazione della valenza concussiva della condotta dell’imputato nei confronti dell’ A., secondo quanto riportato in sentenza (cfr. foll. 3-4- 5) anche a supporto dell’attendibilità delle accuse dell’ A..

Di qui l’inconsistenza logico-giuridica delle invocate ipotesi alternative di reato.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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