Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 22-03-2011, n. 11480 Remissione del debito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.F. ricorre a questa Corte di legittimità per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Palermo ha respinto la sua istanza volta alla remissione del debito erariale di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, provvedimento motivato sul rilievo che l’istanza non consentirebbe di individuare la natura delle somme da rimettere ed in particolare la loro riferibilità a spese per il mantenimento in carcere ovvero processuali ed, in quest’ultimo caso, il loro importo.

Lamenta, in particolare, il ricorrente:

– che, nell’istanza rigettata, era stato precisato il dì della notifica della intimazione di pagamento della somma di Euro 125.792,15, per debito di cui al ruolo 2009/4901 reso esecutivo in data 22.5.2009;

– che la richiesta era stata motivata con la impossibilità di pagare la somma anzidetta perchè detenuto il debitore dal 1996 e da quell’epoca senza reddito;

– di aver invano chiesto di presenziare all’udienza in camera di consiglio destinata alla decisione della sua domanda.

2. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, dappoichè comunque offerte dall’istante le indicazioni necessarie per l’individuazione del debito specifico e perchè utilizzabili da parte del giudice adito, nella fattispecie, i necessari poteri istruttori.

3. Le conclusioni del rappresentante della pubblica accusa sono pienamente condivise dal Collegio.

Ed invero ha avuto modo questa Corte di affermare il principio secondo il quale: "in tema di richiesta di remissione del debito, nessuna norma impone al richiedente di fornire un’istanza già corredata da istruttoria, anche perchè questa è riservata all’ufficio, il quale può agevolmente individuare la pratica relativa al debito per spese di mantenimento e di procedimento che gravano sul condannato, (nella fattispecie la cassazione ha annullato il decreto del magistrato di sorveglianza che respingeva la richiesta di remissione del debito perchè non corredato degli estremi necessari all’istruttoria della pratica)". (Cass. Sez. 1^, 16 novembre 1990, ric. Palmieri, RV 186099).

Trattasi di orientamento che va qui ribadito, in forza del seguente principio di diritto: "la richiesta di remissione del debito non corredata da sufficiente documentazione non è inammissibile, in quanto la relativa attività istruttoria è riservata all’ufficio di sorveglianza" (in termini: Cass., Sez. 1^, 02/03/2007, n. 12389).

4. L’ordinanza impugnata deve essere quindi cassata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Palermo, per nuovo esame alla luce dell’espresso principio interpretativo.
P.Q.M.

la Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Palermo, per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *