Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 22-03-2011, n. 11510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Bologna, in composizione monocratica, con ordinanza del 20 maggio del 2010, respingeva la richiesta di rimessione nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna pronunciato l’11 gennaio del 2010 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale avanzata nell’interesse di D.A.M..

A fondamento della decisione osservava che la notificazione del decreto era rituale e che il ritardo nel ritiro della raccomandata non era dipeso da caso fortuito.

Ricorre per cassazione l’interessata per mezzo del proprio difensore deducendo:

l’incompetenza del tribunale a statuire sulla richiesta di restituzione nel termine essendo competente a norma dell’art. 175, comma 4, il giudice per le indagini preliminari, la violazione dell’art. 175, comma 2 e mancanza di motivazione sul punto perchè per proporre opposizione a decreto penale di condanna l’interessato non deve provare che l’impossibilità di osservare il termine sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, come era previsto in passato e come continua ad essere previsto dal primo comma per le impugnazioni a sentenze non contumaciali, essendo sufficiente che adduca di non avere avuto conoscenza del provvedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il primo motivo è assorbente.

A norma dell’art. 175 c.p.p., comma 4 se è stata pronunciata sentenza o decreto penale di condanna, competente a decidere sulla restituzione nel termine è il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione o sull’opposizione La locuzione "giudice che sarebbe competente(…) sull’opposizione" stilizzata dal legislatore pone un problema Si discute cioè se il legislatore con tale locuzione abbia voluto individuare il giudice designato a vagliare l’ammissibilità del rimedio e predisporre il rito alternativo ovvero l’organo competente a definire il merito nell’ambito del giudizio conseguente al rimedio stesso. Se si aderisse alla prima ipotesi, la competenza spetterebbe al giudice per le indagini preliminari, aderendo invece alla seconda soluzione la competenza risulterebbe variabile in relazione al contenuto dell’opposizione: in conclusione, sarebbe competente il giudice per le indagini preliminari se l’imputato avanzi richiesta di ammissione al patteggiamento o all’oblazione, ovvero il giudice dell’udienza preliminare nell’ipotesi che avanzi richiesta di rito abbreviato, altrimenti il giudice del dibattimento nell’ipotesi di giudizio immediato. Questa Corte ha optato per la prima soluzione (Cass 6 novembre del 2002 Zanone CED 223445; 22 novembre 1996, CED 206606). Pertanto nella fattispecie deve ritenersi competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna che ha emesso il decreto opposto.

La competenza spetta al giudice dell’esecuzione ex art. 670 c.p.p. solo se la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione sia formulata subordinatamente alla richiesta di declaratoria di non esecutività’ del titolo per l’invalidità della notificazione.
P.Q.M.

La Corte letto l’art. 620 c.p.p. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed ordina trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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