Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 22-03-2011, n. 11509 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palmi il 28 aprile del 2010 convalidava l’arresto in flagranza di G. G., indagato per il reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. d), perchè sorpreso mentre trasportava tre metri cubi di rifiuti vari, e disponeva la liberazione dell’arrestato ed il sequestro del mezzo utilizzato per il trasporto.

Ricorre per cassazione il G. denunciando la violazione dell’art. 381 c.p.p. in relazione alla L. n. 210 del 2008, art. 6 perchè non svolgeva le attività indicate nell’articolo citato ma stava solo spostando del materiale edile e non rifiuti speciali da una sua proprietà ad un’altra per riutilizzarli nella costruzione di un forno a legna. Pertanto il fatto attribuito non configura il reato ipotizzato ma tutt’al più quello di cui alla lett. a) del medesimo articolo trattandosi di trasporto occasionale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass n. 38180 del 2010: n. 2536 del 1992; n. 1536 del 1996; n. 252 del 1999; n. 41531 del 2002) in sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell’arresto possono dedursi esclusivamente vizi d’ illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini, mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l’impugnazione dell’eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere o del sequestro preventivo. D’altra parte, in tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell’arrestato), un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione.

Nella fattispecie l’arresto del G. ed il sequestro del mezzo con il quale erano stati trasportati i rifiuti è stato eseguito dalla polizia a norma della L. n. 210 del 2008, art. 6. Nei confronti dell’arrestato il pubblico ministero non ha avanzato richiesta di misura cautelare personale, ma ha solo chiesto ed ottenuto la convalida del sequestro del mezzo e l’adozione del sequestro preventivo dello stesso. Pertanto le censure relative all’insussistenza dei presupposti per l’adozione del sequestro, peraltro obbligatorio, avrebbero dovuto essere dedotte con la richiesta di riesame e non con l’impugnazione dell’ordinanza di convalida per farne derivare in via indiretta la caducazione del sequestro.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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