T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2312 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la società ricorrente impugna il diniego di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della denuncia di inizio attività di installazione, riparazione e manutenzione di impianti di cui al d.m. 37/08, della comunicazione di inizio attività e della nomina dei responsabili tecnici, sulla scorta della rilevata non coincidenza della data di nomina dei responsabili tecnici con la data della relativa domanda, deducendo, al riguardo, l’erroneità della determinazione assunta in merito dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma;

CONSIDERATO che si è costituita in giudizio l’intimata Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma per resistere al ricorso avversario, eccependo l’infondatezza delle censure dedotte;

CONSIDERATO che la posizione giuridica fatta valere con il ricorso in esame attiene alla iscrizione, nel Repertorio Economico Amministrativo, della denuncia inizio attività di installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui al d.m. n. 37/2008 e della nomina del responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 22, d.lgs. 112/1998, e che dunque, ora ha luogo della precedentemente richiesta ad iscrizione nei registri camerali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 22, co. 3, del d.lgs. 31.03.1998, n. 112 – recante liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – l’esercizio delle attività indicate alle lett. a), b) e c) (e, segnatamente, attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti, di cui all’art. 2, l. 5 marzo 1990, n. 46 e al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392; attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, di cui all’art. 1, l. 25 gennaio 1994, n. 82; attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122) e precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali, è subordinato ad una denuncia di inizio attività;

RILEVATO che, a mente dell’art. 3, comma 3, del richiamato d.m. n. 37/2008, le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui al precedente art. 1, presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, l. 241/1990 e s. m., indicando specificatamente per quale lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo, comma 2, intendono esercitare l’attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all’art. 4, richiesti per i lavori da realizzare;

RILEVATO che a mente dell’art. 3, comma 6, d.m. in esame, le imprese abilitate, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, medesimo articolo, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnicoprofessionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992, e che il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e s. m., o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s. m.;

RITENUTO, alla stregua del contenuto delle norme sopra indicate, che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di determinazioni aventi ad oggetto l’iscrizione al REA, avendo questa la consistenza di atto dovuto e non discrezionale, in presenza all’accertamento positivo in merito alla sussistenza dei requisiti prescritti per legge, con la conseguenza che le relative controversie investono posizioni di diritto soggettivo la cui cognizione è demandata, secondo il tradizionale criterio di riparto, all’A.G.O.;

RITENUTO, per le ragioni che precedono, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo);

RITENUTA, peraltro, la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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