Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 22-03-2011, n. 11503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Verbania ha dichiarato inammissibile 4 l’opposizione proposta da L. P. avverso il decreto penale emesso in data 21.1.2010 dal medesimo G.I.P., con il quale il L. era stato condannato alla pena di Euro 900.00 di ammenda, oltre alla confisca di quanto in sequestro, in relazione al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. a) ed h).

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’imputato, il quale la denuncia per inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali.

Si osserva che il predetto decreto penale di condanna è stato notificato al L. il 23.2.2010 e che il difensore dell’imputato ha depositato in data 4.3.2010 atto di opposizione al decreto, unitamente a verbali di indagine difensive raccolte dallo stesso avvocato, presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Verbania; che il plico contenente l’opposizione al decreto penale veniva inoltre depositato presso la Cancelleria del G.I.P. entro il termine utile del 10.3.2010.

Si deduce, quindi che il G.I.P., ha erroneamente dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto depositata presso la Segreteria della Procura della Repubblica, poichè dalla stessa data in cui è stata emessa l’ordinanza, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione, emerge che l’atto è pervenuto alla Cancelleria del G.I.P. in data antecedente a quella del provvedimento emesso.

Il ricorso non è fondato.

E’ stato già affermato da questa Suprema Corte con riferimento alla specifica ipotesi del deposito della opposizione a decreto penale presso gli uffici della Procura della Repubblica che "L’opposizione a decreto penale di condanna costituisce un mezzo ordinario di impugnazione, e ad essa deve ritenersi applicabile la disciplina generale delle impugnazioni. Pertanto le cause di inammissibilità espressamente previste dall’art. 461 c.p.p., comma 4, non sono esaustive e concorrono con quelle prevedute dall’art. 591 c.p.p. per le impugnazioni in generale" (sez. 3, 27.10.1998 n. 2737, Preisser J., RV 212170).

L’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte in materia di impugnazioni è inoltre consolidato nell’affermare che l’impugnazione depositata irritualmente presso la Cancelleria di un giudice diverso da quelli indicati dall’art. 582 c.p.p. è ammissibile solo nell’ipotesi in cui venga rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice competente a riceverla (sez. 4, 20.6.2006 n. 30060, P.M. in proc. Naritelli e altro, RV 235178; sez. F, 19.8.2008 n. 35125, Milazzo e altro, RV 240668). In tale ipotesi è a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività – salvo i casi espressamente previsti, ex art. 582 c.p.p., comma 2, e art. 583 c.p.p. – è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo, (sez. 5, 22.9.2009 n. 42401, Ferrigno ed altro, RV 245391).

Orbene, dall’esame degli atti depositati presso la Procura della Repubblica si rileva che il timbro di deposito del 4.3.2010 si riferisce al solo atto di nomina del difensore di fiducia.

Vi è poi una successiva attestazione di deposito atti presso la Procura della Repubblica, tra i quali l’opposizione a decreto penale, che reca la data del 16.3.2010 con apposto in calce un ulteriore timbro di deposito della Cancelleria dell’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Verbania nella medesima data del 16.3.2010.

Sicchè solo nella predetta data del 16.3.2010 risulta che l’opposizione al decreto penale è pervenuta al giudice competente a riceverla, allorchè era scaduto il termine di quindici giorni previsto dall’art. 461 c.p.p., comma 1, con decorrenza dalla data di notifica del decreto (23.2.2010).

Nessun rilievo può essere inoltre attribuito alla data apposta in calce all’ordinanza con la quale il G.I.P. ha dichiarato inammissibile l’opposizione, da un lato facendo fede della data del provvedimento solo quella del deposito dello stesso (22.3.2010) e dall’altro in quanto la tempestività dell’opposizione può essere documentata soltanto mediante il timbro di deposito della stessa o eventualmente la ricevuta dell’Ufficio postale nei casi di cui all’art. 583 c.p.p..

Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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