Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 22-03-2011, n. 11502 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Assise di Appello di Roma ha rigettato l’istanza di restituzione nel termine per appellare la sentenza di primo grado proposta da B. L.F. ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2.

Si osserva in tale provvedimento che la richiesta di restituzione nel termine è fondata sull’erroneo presupposto che il B. non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, mentre risulta che egli è stato detenuto per i fatti di cui alla sentenza di primo grado dal 27 maggio al 28 novembre 2000. Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso i difensori del B., che la denunciano per violazione ed errata applicazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2.

Si osserva che l’accoglimento della richiesta di restituzione nel termine, ai sensi della disposizione citata, è preclusa esclusivamente dalla effettiva conoscenza da parte dell’imputato del procedimento o del provvedimento che intende impugnare e dall’accertamento che egli abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.

In particolare, la effettiva conoscenza deve essere interpretata come conoscenza piena che derivi da un atto giuridico idoneo a garantire l’effettivo esercizio dei diritti di difesa dell’imputato.

Si deduce, quindi, che il B. non solo non ha avuto effettiva conoscenza della sentenza della Corte di Assise di Roma, ma anche della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consequenziali; nè vi è prova che egli abbia rinunciato volontariamente a comparire al processo a suo carico.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, art. 1, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, l’imputato è restituito nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale ovvero opposizione a decreto penale di condanna, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione o opposizione. A tal fine l’autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

Il rigetto della richiesta di restituzione nel termine e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell’opposizione o impugnazione, in quanto tardivamente proposte, pertanto, devono essere fondati sull’accertamento di entrambe le condizioni citate dalle norma e, cioè, anche sull’accertamento della volontà dell’imputato di non comparire o di non proporre impugnazione o opposizione.

Nel caso in esame, come osservato dal P.G. presso questa Corte, la conoscenza del procedimento, determinata dalla custodia cautelare subita, non s’accompagna alla conoscenza dei provvedimenti conclusivi del procedimento e tanto meno costituisce prova del fatto che l’imputato abbia successivamente rinunciato a comparire ovvero ad impugnare la sentenza di primo grado.

Non osta inoltre all’accoglimento della istanza il fatto che il difensore di ufficio dell’imputato abbia, a suo tempo, proposto appello avverso la sentenza (Corte Costituzionale sentenza n. 317 del 2009).

Orbene, il provvedimento con il quale la Corte di Assise di appello ha rigettato la richiesta del B. di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado è fondato esclusivamente sull’accertamento della conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento a suo carico, mentre manca qualsiasi prova della conoscenza del provvedimento emesso dal giudice di primo grado e, in ogni caso, della volontaria rinuncia a comparire o a proporre impugnazione.

L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto degli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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