Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-05-2011, n. 12049 Rivalutazione monetaria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Avv. E.L., titolare di pensione di vecchiaia dalle Cassa Nazionale di Previdenza Forense, aveva chiesto e ottenuto, con ricorso al Tribunale di Napoli le differenze della pensione in godimento per avere la Cassa erroneamente valutato le nuove percentuali di rivalutazioni che erano state introdotte.

Il Tribunale condannava infatti la Cassa al pagamento di dette differenze pari a L. 882.440 per tredici mensilità dal primo novembre 1994 con interessi dalla maturazione dei singoli ratei.

La locale Corte d’appello, su impugnazione di entrambe le parti, rigettava il primo motivo dell’appello principale della Cassa ed accoglieva il secondo concernente i conteggi delle differenze spettanti e quindi, all’esito di consulenza contabile, determinava la differenza mensile nella minor somma di L. 496.616 e condannava la Cassa al versamento di Euro 7.208,43, tenendo conto di quanto da questa già versato a seguito della sentenza di primo grado.

Rigettava invece l’appello incidentale dell’Avv. E..

La Corte adita rigettava la eccezione preliminare sollevata dall’avv. E. sulla nullità della nomina del nuovo difensore della Cassa a seguito del decesso del precedente, sul rilievo che la procura può essere rilasciata anche su atto diverso da quello indicato dall’art. 83 cod. proc. civ. purchè evidenzi inequivocabilmente la volontà di conferire il mandato. Affermava poi che le critiche ai conteggi svolte in appello non erano tardive, dal momento che, in primo grado, la Cassa aveva contestato integralmente la pretesa. Rigettava infine l’appello incidentale con cui si chiedeva il cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi in applicazione della L. n. 412 del 1991, art. 16 che invece lo esclude per tutte le prestazioni erogate dagli enti gestori di previdenza obbligatoria, come era la Cassa Forense.

Avverso detta sentenza l’avv. E. ricorre con cinque motivi.

Resiste la Cassa con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo ci si duole che sia stata negata la nullità della procura conferita al nuovo difensore, a seguito del decesso del precedente, ancorchè non rilasciata negli atti elencati dall’art. 83 cod. proc. civ..

La censura è infondata, essendo già stato affermato ( Cass. n. 2618 del 20/03/1999 e n. n. 17873 del 24/11/2003) che "In tema di procedimento civile, la nomina di un nuovo difensore in sostituzione di un altro in corso di causa, pur potendo essere effettuata anche su un atto diverso da quelli indicati nell’art. 83 c.p.c., comma 3 (purchè evidenzi inequivocabilmente la volontà della parte di conferire la procura), deve porsi in essere in un atto determinante l’ingresso della parte in giudizio, ossia in un atto "lato sensu" processuale, atteso che la natura processuale dello stesso ne rivela l’inerenza allo specifico processo per il quale la procura è stata rilasciata".

Nella specie la procura era stata rilasciata nella memoria di costituzione del nuovo difensore, a seguito del decesso del precedente. Ma anche ad opinare diversamente e cioè che detta procura non sarebbe valida, non conseguirebbe alcuna nullità della sentenza, giacchè l’appello della Cassa era stato ritualmente proposto dal precedente difensore, munito di rituale procura.

Parimenti infondato è il secondo motivo in cui si lamenta la tardività della contestazione dei conteggi in quanto svolta solo in appello.

In primo grado infatti, la Cassa aveva contestato integralmente il diritto alle differenze pensionistiche, negando in radice l’applicabilità delle nuove percentuali di rivalutazione, onde non è tardiva la contestazione dei conteggi in appello, posto che in primo grado non vi era stata alcuna ammissione.

Con il terzo motivo si censura la sentenza per difetto di motivazione, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. art. 11 e 12 preleggi e della L. n. 576 del 1980, art. 15 perchè quest’ultima disposizione prevede che la pensione venga rivalutata applicando gli aumenti degli Indici Istat dal penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione e poichè, nella specie, il diritto a pensione maturava nel 1994, il penultimo anno risulterebbe essere il 1993 e non già il 1992, come deciso dai Giudici d’appello conformemente alla perizia effettuata.

Neppure questo motivo è fondato, perchè se la pensione maturava nel 1994, il "penultimo" anno anteriore era effettivamente il 1992 e non già il 1993, che era invece "l’ultimo" anno anteriore.

Con il quarto mezzo si denunzia violazione della L. n. 576 del 1980, art. 16 della L. n. 141 de 1996, art. 8 degli artt. 11 e 12 preleggi e difetto di motivazione, perchè la pensione e le relative differenze dovevano essere rivalutate secondo gli indici Istat maturati alla data della pensione e non dal primo gennaio dell’anno successivo alla loro insorgenza, onde non spetterebbe alla Cassa la differenza di Euro 13.957,469.

Il motivo è infondato perchè scarsamente comprensibile ed inoltre da nessuna parte della sentenza impugnata risulta che gli indici Istat siano stati applicati come il ricorrente lamenta.

Con il quinto motivo, denunciando violazione della L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 e difetto di motivazione, si lamenta che la sentenza impugnata abbia riconosciuto solo il diritto agli interessi e non già anche la rivalutazione monetaria in cumulo con gli interessi.

Il motivo è infondato giacchè la norma citata, applicabile a tutte le pensioni, esclude il diritto al cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi, ma riconosce solo il diritto alla maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (tra le tante Cass. n. 4366 del 23.2.2009) e nella specie in ricorso non si allega neppure che la rivalutazione sarebbe stata superiore agli interessi riconosciuti.

Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in 32,00 Euro oltre duemilacinquecento/00 Euro per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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