Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-02-2011) 22-03-2011, n. 11270 Interesse ad impugnare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. G.D. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma, adito ex art. 310 c.p.p., ha disposto il suo ricovero provvisorio, in stato di custodia cautelare, presso una struttura ospedaliera civile per il tempo indispensabile alle terapie necessarie, avuto riguardo a tutte le patologie accertate, con servizio di piantonamento all’interno dell’Istituto.

Con un unico e articolato motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo di versare in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione in carcere.

Con una successiva memoria, depositata nell’imminenza della odierna udienza camerale, il difensore del G. ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

2.-. In data odierna questa Corte ha disposto l’annullamento con rinvio di altra ordinanza, successiva a quella oggetto di esame, con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto analoga impugnazione, presentata nell’interesse del G.. Ne deriva che il provvedimento impugnato deve ritenersi superato e che deve ritenersi venuto meno l’interesse del G., per altro nel frattempo ritradotto carcere per dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari dall’ospedale (OMISSIS), ove era stato ricoverato in esecuzione della ordinanza in esame.

3.-. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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