Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2011) 22-03-2011, n. 11477 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 13.7.2010 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, dichiarava inammissibile, ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2 e art. 678 cod. proc. pen., l’impugnazione proposta da O.J. avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Milano con il quale applicava al predetto la misura di sicurezza, perchè depositata oltre il termine di legge.

2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente il D. chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e contestando la ritenuta intempestività dell’atto di impugnazione. Rileva, in particolare, che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, emesso all’esito dell’udienza camerale del 15.10.2009 e depositato il 16.10.2009, veniva notificato il 3.11.2009 al difensore che lo impugnava con atto depositato il 27.11.2009, ossia in termini f dovendosi applicare nella specie, ad avviso del ricorrente, la disposizione di cui all’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 544 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato Inammissibile.

1. Come è noto, il magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza procede, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1, con le forme del procedimento camerale di esecuzione disciplinato dagli artt. 666 e ss. cod. proc. pen.. Avverso i provvedimenti emessi in materia di misure di sicurezza, a norma dell’art. 680 cod. proc. pen., il pubblico ministero, l’interessato ed il difensore possono proporre appello al tribunale di sorveglianza, osservando le disposizioni generali sulle impugnazioni ( art. 680 c.p.p., comma 3).

Conseguentemente, l’appello avverso il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza deve essere proposto nel termine di quindici giorni previsto per le impugnazioni dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), decorrente dalla notificazione all’interessato dell’avviso di deposito (Sez. 1, n. 8644, 10/02/2009, Sherja, rv. 292889).

2. Nella specie, come rilevato dallo stesso ricorrente, il provvedimento con il quale è stata applicata la misura di sicurezza, avverso il quale è stato proposto l’appello, è stato notificato al difensore il 3.11.2009; pertanto, l’atto di impugnazione, depositato il 27.11.2009, era tardivo e correttamente ne è stata dichiarata l’inammissibilità.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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