T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 14-03-2011, n. 598 Collaudo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in decisione, ritualmente notificato e depositato, il Comune di San Piero Patti ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l’Assessorato regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione ha ordinato al Comune ricorrente di restituire la somma di Euro 50.541,96, in dipendenza del mancato collaudo dei lavori oggetto del cantiere di lavoro n. 8901456ME479, istituito con D.A. del 12.12.1989.

Il mancato collaudo dei lavori è motivato dal fatto che i lavori non sarebbero stati interamente eseguiti.

Il Comune ricorrente ha censurato il provvedimento regionale in quanto l’Assessorato intimato non avrebbe potuto addossare all’ente gestore alcuna responsabilità per l’andamento e l’esito del cantiere, dal momento che spettano esclusivamente all’Assessorato tutti i poteri inerenti la scelta, la conduzione ed il controllo dei cantieri lavoro.

In particolare, la normativa in materia non contempla alcuna conseguenza a carico del gestore per il caso di mancato collaudo.

Il decreto impugnato sarebbe poi illegittimo perché il collaudo non poteva essere effettuato a distanza di diciotto anni dall’ultimazione dei lavori. L’inerzia dell’Assessorato, che solo nel 2005 ha sollecitato il collaudatore nominato nel 1992 a compiere il collaudo affidatogli, avrebbe fatto venir meno qualsiasi pretesa dell’Assessorato stesso nei confronti dell’ente gestore, operando come una sorta di decadenza dalla potestà di intervento. Ove infatti si ritenesse che anche dopo un così lungo lasso di tempo l’ente gestore dovesse rimanere esposto alle pretese regionali, si verificherebbe, ad avviso del Comune ricorrente, una disparità di trattamento tra l’Assessorato e l’ente gestore, non potendo più il Comune fare valere responsabilità a carico di quei soggetti che per conto dell’Amministrazione regionale avrebbero dovuto vigilare e controllare l’esecuzione delle opere (direttore di cantiere, responsabile del Genio civile).

Il Comune ha, infine, dedotto il vizio di incompetenza del dirigente che ha emesso l’ordine di restituzione delle somme.

L’Assessorato regionale Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso; ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’adito giudice, nonché l’inammissibilità del ricorso per avere il Comune ricorrente impugnato un atto endoprocedimentale.

All’odierna udienza pubblica il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di dover preliminarmente affrontare la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione amministrativa nella vicenda in controversia.

Come è noto, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha avuto modo di affrontare più volte il problema del riparto della giurisdizione sulle controversie relative alla concessione e revoca di contributi pubblici o altri incentivi economici, affermando che rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (ex multis recentemente Consiglio Stato, sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; C.G.A. Sicilia, sez. giurisd., 21 settembre 2010, n. 1232; cfr. anche questo TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 16 dicembre 2010, n. 4744).

Tanto premesso in linea generale, ritiene tuttavia il Collegio che nella fattispecie in esame sussista la giurisdizione del giudice amministrativo.

Nel caso in esame, infatti, vertendosi in materia di cantiere di lavoro per disoccupati, non viene in rilievo un rapporto obbligatorio instauratosi tra il privato beneficiario e l’ente finanziatore a seguito della concessione del contributo, con la consequenziale attribuzione della cognizione dell’eventuale inadempimento del beneficiario alla giurisdizione del G.O, bensì un’attività, quella del cantiere di lavoro per lavoratori disoccupati, che è dalla legge qualificata come attività propria riferibile all’amministrazione regionale e non all’ente gestore.

La disciplina dei cantieri lavoro è rimessa in tutti i suoi aspetti all’amministrazione regionale, così che detti cantieri si configurano come strutture del tutto estranee all’apparato organizzativo istituzionale degli enti concessionari e sottratte al potere organizzatorio dei medesimi, dotati, al riguardo, di poteri di mera gestione.

L’istituzione dei cantierilavoro risponde, infatti, ad una esigenza politico sociale di carattere generale, avendo come finalità la lotta alla disoccupazione, finalità cui la legge regionale n. 17 del 1968 abbina, quale ulteriore finalità di interesse generale, la realizzazione o la sistemazione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale che si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici ai quali è affidata la gestione dei predetti cantieri (art. 1 L.R. n. 17 del 1968).

Ora, non può non rilevare il Collegio che nessuna potestà pubblica autonoma esercitano gli enti gestori in relazione al cantiere loro affidato, non verificandosi nessun trasferimento di poteri autoritativi dall’amministrazione regionale agli enti affidatari per il raggiungimento delle finalità pubbliche sottese all’istituzione del cantiere medesimo, e restando quindi la titolarità del cantiere e l’esercizio delle funzioni connesse in capo all’amministrazione regionale, dal potere di istituzione del cantiere, dalla vigilanza e controllo e dalla connessa potestà sanzionatoria, al collaudo delle opere eseguite.

Ai comuni e agli enti gestori dei cantieri restano compiti di carattere esecutivo, consistenti nella gestione del finanziamento per conto dell’amministrazione regionale e nell’obbligo di rendicontazione finale.

Ne deriva, pertanto, che trattandosi del perseguimento di finalità pubbliche di cui resta titolare l’amministrazione regionale anche dopo l’istituzione del cantiere lavoro, non si instaura tra Regione e Comune – gestore un rapporto che segue le sorti dell’ordinario rapporto obbligatorio di diritto civile, riconducibile alla giurisdizione ordinaria, bensì una relazione intersoggettiva di diritto pubblico, in cui la posizione dell’ente gestore di fronte al potere autoritativo ed unilaterale, anche di autotutela, dell’amministrazione regionale rimane di interesse legittimo.

La giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo.

Non merita condivisone l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, che ha sostenuto che l’atto impugnato non sarebbe l’atto conclusivo del procedimento, dovendosi attendere il provvedimento di addebito e recupero delle somme da parte del Settore XII dell’Assessorato competente.

Osserva il Collegio che, anche a volere ritenere che alla nota impugnata debba fare seguito, da parte del XII Servizio dell’Assessorato, un provvedimento di addebito e recupero, che non risulta sia stato ad oggi notificato al Comune, tuttavia la nota quivi impugnata si presenta come immediatamente lesiva nei confronti del Comune, intimandogli il pagamento delle somme richieste entro 15 giorni.

L’affermazione dell’Avvocatura rileva invece ai fini dell’esame della censura di incompetenza del dirigente che ha adottato l’ordine di restituzione della somme, sollevata dal Comune proprio con riferimento alla circostanza che la nota impugnata risulta firmata dal dirigente di un ufficio periferico, l’Unità Operativa Centro per l’impiego di Capo d’Orlando, e non invece dal dirigente del competente Servizio centrale dell’Assessorato regionale lavoro, il Servizio XII, come individuato dalla stessa Avvocatura dello Stato.

La censura è fondata, come è dimostrato, oltre che dalle stesse affermazioni della difesa regionale, che individua nel dirigente del Servizio XII dell’Assessorato Regionale Lavoro il dirigente competente, anche dalla circostanza che la stessa nota n. 4257 del 10.11.2005 di diffida al collaudatore a trasmettere il verbale di collaudo, in atti, proviene dal Servizio XII dell’Assessorato Lavoro e reca la firma del dirigente del servizio.

Sussiste quindi il dedotto vizio formale di incompetenza del dirigente dell’ufficio di Capo d’Orlando, vizio che assume valenza assorbente rispetto alle altre censure sostanziali dedotte, essendo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui la decisione di accoglimento del ricorso fondata sul vizio di incompetenza comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Il motivo con cui si deduce l’incompetenza ha carattere prioritario e deve esaminarsi con precedenza sugli altri, poiché, una volta ritenuta incompetente l’autorità che ha emanato l’atto impugnato, la valutazione sui vizi sostanziali si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull’ulteriore attività amministrativa dell’organo competente (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7410; Idem, sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7271; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 10 dicembre 2010, n. 7498).

Il ricorso va pertanto accolto, col conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Le spese possono essere compensate, considerato che la controversia è tra soggetti pubblici.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione regionale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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