Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-01-2011) 22-03-2011, n. 11268 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.M. ricorre avverso l’ordinanza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato non luogo a procedere sulla sua richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Lodi, emessa in data 22.6.2000, perchè meramente ripetitiva di altra istanza già rigettata.

2. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi il ricorrente, dopo l’elencazione di una serie di vicende processuali, ad affermare di avere "documentato resistenza di un falso, e pertanto considera legittima l’istanza di revisione ( art. 630 c.p.p.) della sentenza n. 1100/2000 emessa il 22 giugno 2000 dal Tribunale penale di Lodi". Tali asseverazioni non individuano alcun vizio del provvedimento, ricorribile ex art. 606 c.p.p., comma 1, e non profilano alcuna richiesta di controllo di legittimità sull’atto impugnato.

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *