Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. T.M. ricorre avverso l’ordinanza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato non luogo a procedere sulla sua richiesta di revisione della sentenza del Tribunale di Lodi, emessa in data 22.6.2000, perchè meramente ripetitiva di altra istanza già rigettata.
2. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, limitandosi il ricorrente, dopo l’elencazione di una serie di vicende processuali, ad affermare di avere "documentato resistenza di un falso, e pertanto considera legittima l’istanza di revisione ( art. 630 c.p.p.) della sentenza n. 1100/2000 emessa il 22 giugno 2000 dal Tribunale penale di Lodi". Tali asseverazioni non individuano alcun vizio del provvedimento, ricorribile ex art. 606 c.p.p., comma 1, e non profilano alcuna richiesta di controllo di legittimità sull’atto impugnato.
3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.
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