T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 465 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 giugno 2010, e depositato il successivo 21 giugno, il signor G.S. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione dell’art. 24 della Costituzione, e degli artt. 22 e seeg della legge n. 241 del 1990.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, senza spiegare difese scritte.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza camerale del 23 novembre 2010.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, fornitore della s.r.l. S. (a sua volta impegnata nei lavori di adeguamento della strada statale n. 640), si è visto interrompere dalla predetta società il rapporto di fornitura, a seguito di comunicazione rivolta a quest’ultima da parte del general contractor, sul presupposto della contrarietà all’art. 5 protocollo di legalità della perdurante collaborazione con la ditta S..

Quest’ultima chiedeva quindi alla Prefettura di Agrigento l’accesso agli atti relativi ad eventuali informative antimafia atipiche a suo carico.

La Prefettura con il provvedimento impugnato, consentiva l’accesso all’informativa antimafia atipica redatta il 23 febbraio 2010 a carico della ditta S., ma rifiutava l’accesso alla documentazione sulla base della quale l’informativa era stata redatta, in quanto appartenente alla categoria dei documenti inaccessibili ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, regolamento attuativo dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Come già affermato da questa Sezione nella sentenza n. 14413/2010, quando l’amministrazione opponga (come nel caso in esame) un generico diniego, senza motivare sulla effettiva sussistenza, per tutti gli atti d’indagine presupposti, delle esigenze di riservatezza meramente allegate, appare violato il parametro normativo invocato.

Si è infatti chiarito, nella sentenza da ultimo citata, che "L’invocato art. 3, comma 1), lett. a), del D.M. n. 415 del 10 maggio 1994, stabilisce infatti che "ai sensi dell’art. 8 comma 5 lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratti all’accesso relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità". E’ pertanto evidente che l’amministrazione, per potere rifiutare l’ostensione di un atto necessario alla difesa degli interessi della parte, deve rigorosamente motivare la sussumibilità di tale documento nell’ambito di quelli eccezionalmente sottratti all’accesso. Pertanto, come recentemente deciso in fattispecie identica (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 22 aprile 2009, n. 253), "il diniego opposto dall’amministrazione non fa cenno alcuno del ricorrere di simili circostanze e va pertanto considerato illegittimo".

Il ricorso è pertanto fondato, e come tale dev’essere accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale, per disporre la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla – in parte qua – il provvedimento impugnato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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