Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 12009 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia relativa all’impugnazione di un avviso di rettifica IVA per violazione dell’obbligo di fatturazione di operazioni imponibili e indebita detrazione di costi non inerenti;

Rilevato che il ricorso è fondato su un unico motivo con il quale la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 170 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, sostenendo l’erroneità della dichiarata inammissibilità dell’appello, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, sarebbe stato correttamente notificato;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto l’appello è stato notificato tanto al curatore fallimentare quanto al Dott. O. L., dottore commercialista, il quale, dagli atti processuali relativi al primo grado di giudizio (istanza di sollecito alla fissazione d’udienza, istanza di discussione in pubblica udienza, atti questi notificati alla controparte), risulta essere il destinatario di una specifica delega della società e il domiciliatario della medesima ai fini del giudizio;

Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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