Cons. Stato Sez. V, Sent., 15-03-2011, n. 1594

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La N.S. s.r.l., società mista partecipata dal Comune di Nettuno e da Tributi Italia s.p.a. e costituita per la gestione delle entrate tributarie, ha impugnato davanti al Tar del Lazio:

a) gli atti con cui il rapporto concessorio tra la società e il comune è stato dichiarato risolto per gravi inadempienze consistenti in continuate irregolarità e reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio, con conseguente decadenza della N.S. s.r.l. dalla conduzione del servizio concessole;

b) gli atti con cui lo stesso comune ha ripreso in gestione diretta il servizio e ha affidato il servizio di gestione di entrate tributarie in via temporanea a Equitalia Gerit s.p.a..

Con sentenza n. 263/2010 il Tar per il Lazio ha dichiarato inammissibili le censure sub a) attinenti alla risoluzione del rapporto concessorio per difetto di giurisdizione del g.a. o per difetto di sua competenza in virtù della devoluzione di ogni questione ad un collegio arbitrale e ha respinto le censure sub b) (con la stessa sentenza è stato anche deciso e dichiarato inammissibile analogo ricorso proposto dal socio privato Tributi Italia s.r.l.).

N.S. s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per la sola statuizione relativa al capo sub b), mentre ha intrapreso il giudizio arbitrale per il capo sub a).

Il comune di Nettuno si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso ed eccependone in via preliminare l’inammissibilità o improcedibilità.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio di appello è limitato alla contestazione da parte di N.S. s.r.l. degli atti con cui il comune di Nettuno ha ripreso la gestione diretta del servizio e ha temporaneamente affidato il servizio di gestione di entrate tributarie a Equitalia Gerit s.p.a..

Il giudice di primo grado ha rilevato che:

– il Comune ha esattamente indicato la gestione diretta del servizio, a seguito dell’intervenuta risoluzione del rapporto concessorio con la Società ricorrente, quale modulo organizzativo specifico, coerente con l’art. 7 del Regolamento generale delle entrate;

– lo stesso comune ha affidato a Equitalia Gerit in via di urgenza la sola riscossione della TARSU e dell’ICI di prossima scadenza, per garantire la continuità del relativo servizio e in attesa del riordino d’un ufficio comunale per l’esercizio della gestione diretta;

– l’estrema urgenza consentiva l’utilizzo della procedura negoziale senza la previa pubblicazione del bando, in considerazione dell’imminenza della scadenza dei termini per il versamento dell’ICI.

– in ogni caso, la scelta della P.A. d’affidare alla controinteressata la riscossione della TARSU mediante ruoli, che il Comune già ha previamente indicato quale metodo esclusivo di riscossione della tassa, non necessita di per sé dell’espletamento d’una gara ad hoc, proprio grazie alla qualità peculiare di Equitalia Gerit s.p.a. quale agente della riscossione, ossia quale unico soggetto ex lege abilitato all’uso di tal modalità attuativa dell’obbligazione tributaria.

N.S. s.r.l. contesta tale statuizione e deduce che:

a) vi sarebbe una evidente contraddittorietà tra il dichiarato intento del comune di gestire direttamente il servizio e il suo affidamento a terzi;

b) l’affidamento a Equitalia Gerit ha come presupposto la risoluzione del precedente rapporto concessorio, che deve però ancora essere valutata dal collegio arbitrale;

c) il servizio affidato riguarda lo stesso oggetto della precedente convenzione;

d) la scelta della gestione diretta da parte del comune e dell’affidamento diretto a Equitalia Gerit non è stata motivata e la seconda è comunque avvenuta in violazione dell’obbligo di procedere con gara, non potendo assumere rilievo le invocate ragioni di urgenza.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.

Entrambe le parti richiamano la vicenda della risoluzione del precedente rapporto concessorio tra la società e il comune: secondo N.S., l’affidamento a terzi del servizio sarebbe illegittimo perché fondato su un presupposto, avente natura pregiudiziale, rimesso alla competenza del collegio arbitrale (e costituito dalla risoluzione della precedente convenzione); secondo il comune, l’accertamento in capo alla N.S. delle gravi inadempienze che hanno condotto alla risoluzione del rapporto priverebbe la società di ogni interesse a contestare il successivo affidamento del servizio.

Al riguardo, il Collegio rileva che, anche volendo seguire la tesi dell’appellante, la pendenza del giudizio arbitrale sulla questione della risoluzione non può certo costituire una valida ragione per paralizzare l’azione amministrativa e il relativo contenzioso giurisdizionale.

E’, infatti, possibile conoscere in via incidentale della questione della risoluzione del rapporto concessorio precedente, in quanto la decisione della presente controversia non dipende direttamente dal giudizio arbitrale, che viene invocato da entrambe le parti solo a sostegno della rispettive tesi.

Nell’esercizio di tale cognizione incidentale, si rileva che dagli atti richiamati nelle delibere della giunta comunale n. 84 e n. 85 dell’aprile del 2009 emerge con chiarezza l’esistenza di gravissime inadempienze da parte della N.S. s.r.l., che ha omesso il versamento al comune delle somme incassate a titolo di tributi nella parte che aveva l’obbligo di riversare alle casse comunali.

I versamenti parziali e tardivi da parte della N.S. non sono idonei a porre in dubbio la gravità dell’inadempimento, che è stato oggetto di procedimenti della magistratura contabile e penale; né N.S. è in grado di confutare la gravità e la responsabilità delle condotte ad essa addebitate.

Peraltro, questo Consiglio di Stato ha già per due volte dato rilievo in via incidentale, in un caso, ai gravi inadempimenti da parte di N.S., richiamati a fondamento insieme ad altre vicende dello scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (la cui legittimità è stata riconosciuta da Cons. Stato, VI, n. 6040/2007, anche facendo riferimento alla situazione della N.S.) e, in altro caso, agli inadempimenti altrettanto gravi da parte del socio privato Tributi Italia (Cons. Stato, IV, n. 8687/2010, con cui è stato respinto il ricorso avverso la cancellazione della predetta società dall’albo dei soggetti abilitati alla attività di accertamento e riscossione dei tributi).

L’accertamento incidentale di tali inadempienze priva di validità la tesi dell’appellante circa l’illegittimità dell’affidamento a Equitalia Gerit per effetto della esistenza di un ancora valido rapporto concessorio con la N.S..

3. Anche volendo seguir un diverso ragionamento e ritenere non possibile l’appena svolto accertamento incidentale, l’esito del ricorso in appello della N.S. non muterebbe.

In primo luogo, la prospettazione della stessa appellante, diretta a valorizzare l’incidenza delle vicende inerenti il rapporto concessorio sul successivo affidamento, incappa nel fatto che il rilievo al complesso di tali elementi non può trascurare la poi avvenuta cancellazione di Tributi Italia s.p.a. (socio privato della N.S. s.r.l.) dall’albo dei soggetti abilitati alla attività di accertamento e riscossione dei tributi, con conseguente impraticabilità del travolgimento dell’affidamento a Equitalia Gerit, anche ove il giudizio arbitrale si concludesse in modo favorevole a N.S..

Ma anche volendo passare al merito delle censure proposte direttamente avverso l’affidamento a Equitalia Gerit, è sufficiente rilevare che:

a) sotto un primo profilo, l’interruzione del rapporto con N.S. aveva determinato i presupposti dell’urgenza di procedere ad un affidamento temporaneo per fare fronte alle esigenze immediate di riscossione delle imposte;

b) ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005, Equitalia, che gode di un diritto in parte esclusivo, era il naturale soggetto cui l’amministrazione comunale poteva fare ricorso.

4. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto e a tale conclusione, come dimostrato, si perviene, sulla base di autonome ragioni, anche seguendo differenti percorsi logico – argomentativi.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante N.S. s.r.l. alla rifusione, in favore del comune di Nettuno, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 10.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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