Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-05-2011, n. 12008 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del P.G. che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Letto il ricorso dell’amministrazione che concerne una controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento non impugnato e divenuto, quindi, definitivo;

Rilevato che il ricorso è fondato su un unico motivo con il quale la ricorrente censura l’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, sostenendo l’erroneità del rigetto dell’appello sul presupposto che l’Ufficio, non costituito in prime cure, avesse proposta una domanda nuova, come tale inammissibile;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto, da un canto, nel giudizio tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti (Cass. n. 3611 del 2006) e, dall’altro, la produzione in appello, come nel caso di specie, dell’originale dell’atto impositivo notificato (e del quale era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica) costituisce una mera difesa consentita alla parte rimasta contumace in prime cure, concernendo il divieto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, solo le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 14020 del 2007);

Ritenuto che pertanto il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvedere anche sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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